A quali conseguenze si va incontro nell’ipotesi in cui manchi il consenso informato
27 Novembre 2020La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza del 2020 recante numero 24471 ha statuito che nell’ipotesi in cui il medico dimentichi di acquisire il consenso informato del paziente potrà subire conseguenze differenti a seconda della specifica doglianza di quest’ultimo. Ed, infatti, nel campo della responsabilità medica, l’omessa acquisizione del consenso informato da parte del medico, assume una diversa rilevanza a seconda che il paziente, che non abbia prestato il proprio consenso, deduca la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del proprio diritto alla salute. Ebbene, tale questione è stata trattata proprio nell’Ordinanza sopra citata da parte della Suprema Corte, la quale ha specificato quali conseguenze vengono in rilievo nell’uno e nell’altro caso, in particolare con riferimento al rapporto causale. Nello specifico, la Corte ha sancito che se il paziente lamenta che il fatto di non aver prestato il proprio consenso informato abbia danneggiato il proprio diritto alla salute, l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato. Ciò posto, la causalità è rilevante solo in caso di presunto dissenso, dissenso, pertanto, che il paziente è tenuto a dimostrare. Se, invece, il paziente deduce in giudizio che l’omessa o insufficiente informazione preventiva abbia violato il proprio diritto all’autodeterminazione, la mancanza del medico si pone di per sè in una relazione causale diretta con la lesione dell’interesse del malato a valutare autonomamente i rischi ed i benefici del trattamento sanitario.
In ogni caso, anche in tale ipotesi è indispensabile allegare gli eventuali pregiudizi subiti in aggiunta al danno alla salute, non potendosi confondere la lesione del diritto con le conseguenze pregiudizievoli concretamente derivanti da essa. L’omissione del medico, pertanto, avrà un’astratta capacità pluri offensiva, che è idonea a ledere due diversi interessi sostanziali suscettibili di autonomo risarcimento. A tal fine, però, occorre fornire la prova che la lesione di ognuno di tali interessi abbia causato delle specifiche e distinte conseguenze dannose.