Agli infermieri impegnati nei festivi infrasettimanali spetta lo straordinario
25 Febbraio 2021Gli operatori sanitari che lavorano molto spesso durante le festività infrasettimanali e che non beneficiano del riposo compensativo, oggi si vedono riconosciuti a pieno titolo i loro diritti.
La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza pubblicata in data 25.01.2021 e recante numero 1505 ha sancito il diritto degli infermieri ad ottenere il pagamento dello straordinario per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali. In pratica, i Supremi Giudici hanno affermato che agli infermieri turnisti che hanno prestato servizio in un giorno festivo infrasettimanale spetta il pagamento dello straordinario festivo per il servizio effettuato ovvero non soltanto le due indennità previste dall’articolo 44, commi 3 e 12 del CCNL 01.09.1995, ma anche la corresponsione dello straordinario festivo maggiorato del 30%. Inoltre, va evidenziato che la Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato poiché la Corte territoriale aveva accolto l’appello presentato da un’azienda ospedaliera basando la propria decisione su un’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo in maniera non coerente con il tenore letterale delle stesse attribuendo, altresì, all’articolo 44 del CCNL dell’01.09.1995 un carattere omnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall’essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno. Alla luce di quanto detto, pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato la Sentenza con rinvio alla Corte territoriale la quale dovrà procedere ad un nuovo esame della vicenda attenendosi al seguente principio di diritto: “l’indennità prevista dall’articolo 44, commi 3 e 12, del CCNL 01.09.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall’articolo 9 del CCNL 20.09.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”.
Grazie, quindi, a tale storica ordinanza della Cassazione, gli infermieri che lavorano molto spesso durante le festività infrasettimanali e che non beneficiano del riposo compensativo, oggi si vedono riconosciuti a pieno titolo i loro diritti, anche perché molte aziende sanitarie saranno costrette a pagare sino a cinque anni di arretrati ai propri dipendenti infermieri.