Ancora un’ordinanza anti-covid in Campania
10 Agosto 2020Le violazioni delle disposizioni del provvedimento sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 euro.
Con l’ordinanza numero 66 dell’8 agosto il presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il provvedimento proroga l’efficacia delle precedenti ordinanze regionali vigenti e nuove misure relative agli uffici pubblici su tutto il territorio campano, con decorrenza da ieri, 9 agosto 2020, e fino al 7 settembre, salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della nostra regione. Si sottolinea che sono sempre in vigore, le ordinanze secondo le quali si sottolineano le norme per il distanziamento individuale, l’uso delle mascherine nei luoghi di fruizione di più persone ed il divieto di assembramenti. Resta il divieto di vendita con asporto di sostanza alcoliche dopo le 22 di qualsiasi esercizio commerciale così come permane il divieto dalle 22 alle 6 del consumo di bevande alcoliche in qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico.
Sono prorogate, inoltre, le ordinanze riguardanti il settore del trasporto pubblico locale automobilistico, lagunare, costiero e delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale. Chi utilizza mezzi di trasporto è obbligato a indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale con obbligo di divieto a chi non indossi la mascherina di usufruire dei mezzi pubblici. Permane l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici e aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, a chi ha una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi contattando, allo stesso tempo, il dipartimento di prevenzione l’Asl.
Le violazioni delle disposizioni dell’ordinanza e di quelle richiamate – la cui efficacia viene prorogata – sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica una sanzione ulteriore quale la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.