Campania, l’ordinanza numero 81

Campania, l’ordinanza numero 81

19 Ottobre 2020 0 Di La Redazione

Con il provvedimento vengono di fatto prorogate le misure contenute nelle precedenti ordinanze a partire dal 19 ottobre e fino al 13 novembre.

Per quanto riguarda la scuola, il Dpcm fa scattare nuove disposizioni a partire dal 21 ottobre. Quindi in Campania resta in vigore l’attuale ordinanza anche per la giornata di domani, come per oggi. L’Unità di Crisi si riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola.

A seguire il testo del provvedimento

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020:

  1. sono confermate le seguenti misure di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020:

1.1. a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, vinerie e  simili), fermo quant’altro previsto dal DPCM 13 ottobre 2020, come modificato dal DPCM  18 ottobre 2020, è fatto divieto di vendita con asporto dalle ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario; 

1.2 ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio; 

1.3.sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie, civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;

1.4. è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto, anche  connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad es., cortei funebri) e  comunque non in forma statica e con postazioni fisse; 

1.5.restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno, ove già programmate in presenza dal competente Ateneo; 

1.6.l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dall’art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

1.7. è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale, ogni attività o evento  il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma statica e con postazioni fisse;

1.8. fermo l’obbligo di chiusura alle ore 21,00, secondo quanto previsto dal DPCM 18  ottobre 2020, è confermato l’obbligo per i gestori delle sale gioco e scommesse di  consentire l’ingresso nei locali di esercizio soltanto previa disinfezione delle mani con  soluzioni idroalcoliche e misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove  essa risulti superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei locali in  modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone  nonché di scongiurare ogni assembramento anche all’esterno, pena la sospensione  dell’attività;

1.9. è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti di differenziare gli orari di  servizio giornaliero del personale in presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie  differenziate e scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico  collettivo e relativi affollamenti.

  1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020, come modificate dal DPCM 18 ottobre 2020.
  2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente  Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in  conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, numero  19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.  Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
  3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
  4. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL. e alle Camere di Commercio della regione Campania, all’ANCI Campania, alle Università della Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.