Campania, si riapre ma con giudizio
22 Aprile 2020A Partire da lunedì prossimo, con l’Ordinanza numero 37 di oggi 22 aprile, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, ripartono alcune attività commerciali.
Con decorrenza dal 27 aprile prossimo – si legge nel provvedimento – e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica. sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie – esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, gli altri esclusivamente dalle ore 16,00 alle ore 22,00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi ad una serie di prescrizioni:
- sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 14,00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio;
- è fatto obbligo, per gli esercenti e gli operatori impegnati nelle attività unto 1 e per gli utenti, di osservare le misure di sicurezza e precauzionali prescritte nel protocollo allegato sub A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
Su tutto il territorio regionale, inoltre, nel pomeriggio del 25 aprile 2020, nella giornata del 26 aprile 2020 e nella giornata del 1 maggio 2020, è fatto obbligo di chiusura festiva delle attività di vendita di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e i distributori di carburante e con la precisazione che i distributori automatici di tabacchi posti all’esterno delle rivendite potranno restare in funzione.
Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’artiolo4 del decreto legge 25 marzo 2020, numero 19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonché per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni).
“Si tratta di un primo passo e di un primo segno di rilancio delle attività economiche secondo una linea di responsabilità e di prudenza, che richiede da parte di tutti il rispetto rigoroso delle regole di tutela della propria e dell’altrui incolumità. Il provvedimento è articolato in maniera da diluire la mobilità nel corso della giornata ed evitare assembramenti. Sarà fondamentale rispettare tutti i dispositivi di sicurezza, pena sanzioni severe a carico degli inadempienti. Occorrerà utilizzare i prossimi giorni per sviluppare tutte le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali, in qualche caso chiusi da molte settimane, per sottoporsi a visite mediche e per preparare tutte le certificazioni necessarie dal punto di vista sanitario”.