Cartelle esattoriali: sospese fino al 31 dicembre 2020
1 Dicembre 2020Va precisato che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio non sono sospese e, pertanto, dovranno essere pagate entro il termine già stabilito ovvero del 10 dicembre 2020.
Le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito affidati all’Agenzia Entrate Riscossione sono sospesi fino a fine anno e questo in virtù dell’approvazione della Legge di conversione del Decreto Covid che ha reso tale provvedimento definitivo. Originariamente, la sospensione doveva terminare il 15 ottobre, ma con l’approvazione della Legge di conversione del Decreto legge numero 125 del 2020 lo slittamento a fine anno è divenuto ufficiale e definitivo.
Con l’approvazione della suddetta norma, i pagamenti sospesi sono quelli che scadono nel periodo compreso tra l’08 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 o, per i debitori che hanno la residenza o la sede legale o operativa in uno dei Comuni dell’ex zona rossa, tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020. Scaduta la sospensione, si avrà un mese di tempo per pagare, ovvero fino alla data del 31 gennaio 2021. Anche le rate eventualmente concordate con l’Agenzia delle Entrate Riscossione resteranno sospese fino al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che quelle che scadono durante la sospensione potranno essere pagate entro il 31 gennaio 2021. Fate, però, attenzione poiché le rate in scadenza a partire dal 01 gennaio 2021 andranno pagate entro il termine riportato sul bollettino o sul modulo di pagamento allegato al provvedimento con il quale è stata accolta la richiesta di rateizzazione. Va, altresì, precisato che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio non sono sospese e, pertanto, dovranno essere pagate entro il termine già stabilito ovvero del 10 dicembre 2020, termine previsto dal decreto rilancio.
Anche per quanto concerne la richiesta di rateizzazione è stata prevista la proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020, con possibilità di poter usufruire della previsione speciale di decadenza dal beneficio, in caso di mancato pagamento, non di cinque bensì di dieci rate anche non consecutive. Ed, ancora, nel periodo dall’08 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà notificare nuove cartelle di pagamento né avviare procedure cautelari oppure esecutive, con contestuale blocco di notifiche anche a mezzo P.E.C., ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti. In ogni caso, per quanto riguarda i carichi che sono affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione durante il periodo di sospensione è prevista la proroga di dodici mesi di tutti i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Sono prorogati per un anno, anche, i termini per la notifica delle cartelle ai fini del riconoscimento del diritto di discarico per inesigibilità.