C’è danno erariale solo in caso di colpa grave del medico
18 Ottobre 2019La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Piemonte, ha stabilito che per risarcire il danno erariale da parte di un medico deve essere evidente la sussistenza della colpa grave.
Infatti, il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile identifica la colpa grave in una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, che si manifesta attraverso un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza degli interessi pubblici. In tal senso la recente sentenza della magistratura contabile piemontese, recante numero 68, del 10 maggio 2019.
In particolare, nelle ipotesi di responsabilità medica, al fine di configurare la sussistenza di colpa grave del medico non basta che il comportamento, fonte dell’evento dannoso, sia stato riprovevole perché non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario che il medico stesso, usando la dovuta diligenza, potesse prevedere e prevenire l’evento verificatosi.
Nel caso de quo il consulente d’ufficio aveva concluso per la sussistenza di ineludibili profili di responsabilità professionale nella condotta portata avanti dal sanitario, segnatamente individuabili nel mancato espletamento di una terza valutazione enzimatico strumentale, quale prevista dai protocolli condivisi per circostanze analoghe.
La Procura della Corte dei Conti nel formulare l’accusa ha affermato trattarsi di danno indiretto che si configura quale risarcimento per la riparazione della lesione subita da terzi, sostenendo che la gravità della colpa da addebitare al sanitario nell’espletamento delle cure sarebbe evidente alla luce delle risultanze della relazione del consulente medico, secondo il quale se fossero state completate le verifiche necessarie, in applicazione delle linee guida vigenti, la vicenda si sarebbe risolta senza alcun tipo di danno nei confronti del paziente.
Al termine dell’istruttoria, però, il Collegio ha ribaltato la situazione affermando il principio sopra enunciato secondo il quale nella responsabilità medica per verificare la sussistenza di una colpa grave non basta esaminare il comportamento, fonte dell’evento dannoso, non perfettamente rispondente alle regole della scienza e dell’esperienza, ma è necessario accertare che il medico abbia avuto un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza.
Alla luce di quanto sopra affermato, pertanto, il medico è stato riconosciuto come non colpevole ai fini di un risarcimento legato al danno erariale, poiché quando il paziente è stato visitato dal sanitario non sussisteva evidenza di danno in atto e non esistevano indicazioni a specifiche terapie né all’esecuzione di accertamenti urgenti, pur essendo necessari accertamenti di tipo non invasivo.