Chi può essere considerato pubblico ufficiale
12 Gennaio 2019I medici di medicina generale, gli specialisti ambulatoriali e tutti coloro che svolgono attivit in regime di convenzione non svolgono attivita’ di pubblico impiego.
La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza recante il numero 31502, pubblicata in data 05 dicembre 2018, ha nuovamente ribadito che a tali categorie di medici che svolgono la propria attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non sono applicabili gli istituti del pubblico impiego.
Nello specifico, la Corte è stata chiamata ad esaminare il caso di due medici di medicina generale che avevano svolto la propria attività professionale in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale fino a quando la loro convenzione era stata sospesa in virtù di un processo penale a loro carico, al termine del quale, però, erano stati dichiarati non colpevoli. Ebbene, in seguito a tale assoluzione i due sanitari avevano deciso di adire il Tribunale del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento delle retribuzioni a loro dovute relative al periodo in cui era stata sospesa loro la convenzione. Il Giudice adito di primo grado accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava il loro diritto alla corresponsione del trattamento economico dovuto nel periodo di sospensione.
In fase di Appello proposto da parte della Regione Sicilia, la Corte d’Appello territoriale adita ribaltava la Sentenza di primo grado, censurata per aver impropriamente ritenuto, il Tribunale di Primo grado, applicabile in via analogica l’articolo 97 del D.P.R. n. 3 del 1957, visto che tale disciplina è propria e peculiare esclusivamente dei rapporti di pubblico impiego, nel cui novero non rientra il rapporto dei medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
A questo punto, uno dei due sanitari, allora, decideva di ricorrere dinanzi la Suprema Corte la quale respingeva il ricorso con la sopra citata ordinanza sancendo e ribadendo i principi di seguito riportati.
Secondo costante Giurisprudenza di legittimità, il rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configura un rapporto privatistico di lavoro autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta parasubordinazione ed esula dall’ambito del pubblico impiego (cfr. Cass. S.U. n. 2955 del 1984).
Corollario di tale configurazione è l’inapplicabilità al suddetto rapporto di disposizioni che presuppongono la natura subordinata del rapporto di lavoro (così, ad esempio, è stata esclusa l’applicabilità del disposto dell’articolo 36 Costituzione, in tema di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, norma ritenuta dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza applicabile unicamente ai rapporti di lavoro subordinato; cfr. proprio in relazione ai medici in regime di convenzione: Cass. n. 10168 del 2004, Cass. n. 531 del 1998 e Cass. n. 11057 del 1992).
Sulla base di tale premessa è, dunque, priva di fondamento giuridico la pretesa di vedere applicati ai medici professionisti che prestano attività di collaborazione in regime di convenzione con il servizio sanitario gli istituti propri del regime ordinamentale che regola il rapporto di pubblico impiego.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, i medici che prestano la propria attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale come i medici di medicina generale o gli specialisti ambulatoriali non sono dei pubblici dipendenti e, pertanto, agli stessi non potranno essere applicati gli istituti propri dell’ordinamento che regola il rapporto di pubblico impiego.