Colpa medica: la cassazione concede un risarcimento a metà per il figlio nato morto
2 Dicembre 2020La morte di un feto o la morte di un figlio vanno tenute ben distinte, almeno dal punto di vista della quantificazione del risarcimento cui si ha diritto nel caso in cui la morte sia derivata da una responsabilità medica.
La suprema Corte di Cassazione con recentissima Ordinanza del 2020 recante numero 22859 ha sancito il principio che la morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio. Nello specifico, la Cassazione, nell’Ordinanza appena citata, ha stabilito che il risarcimento per la morte del feto, derivante da responsabilità medica, può essere dimezzato rispetto ai parametri delle tabelle di Milano poiché l’affetto è da considerarsi “solo potenziale”. In pratica, le due situazioni ovvero la morte di un feto o la morte di un figlio vanno tenute ben distinte, almeno dal punto di vista della quantificazione del risarcimento cui si ha diritto nel caso in cui la morte sia derivata da una responsabilità medica.
Ad assumere importanza, nel ragionamento utilizzato dalla Suprema Corte, è stata la circostanza che in caso di figlio nato morto manca un rapporto fisico e psichico oggettivo tra i genitori ed il feto affermando che, a venire in rilievo, ai fini della quantificazione del danno, è la privazione di una relazione affettiva che, nei fatti, sarà da considerarsi solo potenziale, essendo mancata per effetto del decesso avvenuto anteriormente alla nascita. Detto ciò, i Giudici della Cassazione hanno anche affermato che se nelle tabelle di Milano esistono dei parametri relativi alla perdita di una relazione affettiva concreta, riconducibile al danno per la morte di un congiunto, lo stesso non potrà dirsi con riferimento al caso legato alla perdita di una relazione affettiva solo potenziale, rispetto alla quale il Tribunale milanese non ha mai predisposto una tabella in tal senso. In ragione di ciò, il Giudice del merito dovrà provvedere al risarcimento del danno solo ed esclusivamente sulla base di un criterio equitativo senza specifiche linee guida. Tutto ciò, conclude la Cassazione in detta Ordinanza, potrà condurre alla liquidazione di una somma, in favore di ciascun genitore o di altri familiari come, ad esempio i nonni, pari alla metà del minimo riconoscibile secondo i parametri della anzidette citate tabelle del Tribunale di Milano.