Commette reato il medico che prescrive un farmaco al telefono
29 Ottobre 2020È stata confermata la condanna penale di un sanitario, colpevole di aver prescritto un medicinale solo per fare un favore ad un amico farmacista.
La Suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza recante numero 28847 del 2020 ha statuito che, commette il reato di falso ideologico, il medico che prescrive un farmaco al telefono sotto dettatura, anche se la ricetta utilizzata è bianca e non rossa. In pratica, per la Corte di Cassazione non vi sono dubbi sul fatto che il medico che prescrive un farmaco senza aver prima visto il paziente, commette il reato di falso ideologico. A tal proposito, vi è da dire che le ricette telefoniche sono ormai oggetto di una prassi molto diffusa, ma non per questo sempre da considerarsi lecita. Nel caso esaminato dai Supremi Giudici, è stata confermata la condanna penale di un sanitario, colpevole di aver prescritto un medicinale solo per fare un favore ad un amico farmacista, il quale a sua volta aveva venduto un farmaco senza chiedere la necessaria ricetta.
La prescrizione telefonica potrebbe essere considerata lecita solo se il medico conosce bene il paziente e le patologie che lo affliggono, non lo è, in nessuna ipotesi, se l’assistito non è stato mai incontrato. In assenza di visita e senza conoscere, ad esempio, le potenziali reazioni allergiche ad un determinato farmaco, la prescrizione di un farmaco, effettuata in tale modalità è, pertanto, da considerarsi come reato. Infine, va anche evidenziato che approfittando dell’obiezione svolta da parte del medico imputato, il quale sperava di cavarsela da una condanna, facendo leva sul fatto che la prescrizione fosse stata eseguita su una ricetta bianca e non su una ricetta rossa del servizio sanitario nazionale, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover chiarire anche la differenza tra questi due documenti. Nel farlo, ha precisato che entrambi i documenti, pur nelle loro rilevanti differenze, hanno valenza certificativa e possono, quindi, dare luogo a falso ideologico nella misura in cui attestano che l’assistito abbia diritto a quella specifica prestazione oppure a quel determinato farmaco, a prescindere, quindi, dalla peculiare modalità con cui l’accertamento medico è stato effettuato.