Congedo parentale

Congedo parentale

12 Gennaio 2019 0 Di Luigi Garbo

Sulla scottante tematica dell’assistenza prestata ai propri familiari interviene, con sentenza, la Corte di Cassazione che riserva il diritto anche ai figli non conviventi.

Ha diritto al congedo straordinario per assistere il genitore gravemente disabile anche il figlio non convivente. In assenza degli altri familiari che possono godere del congedo, anche il figlio non convivente, infatti, può assistere il congiunto. L’ordine di priorità è indicato dalla legge: in primis il coniuge convivente, quindi il padre e la madre, anche adottivi. A seguire i parenti conviventi: figli, fratelli e sorelle e infine i parenti o gli affini entro il terzo grado.

La Corte costituzionale (sentenza 232) ha dichiarato, infatti, l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo (26 marzo 2001, numero 151) là dove non prevedeva, appunto, questo beneficio anche per il figlio non convivente.

Il Giudice ha ribadito che il congedo straordinario esprime i valori della solidarietà familiare e risponde all’esigenza di assicurare la cura del disabile nell’ambito della famiglia e della comunità di vita cui appartiene, allo scopo di tutelarne la salute e di promuoverne nel modo più efficace l’integrazione.

In caso dei figli non conviventi – si legge nel dispositivo di sentenza – siamo in presenza di situazioni ugualmente meritevoli di adeguata protezione, “poiché riflettono i mutamenti intervenuti nei rapporti personali e le trasformazioni che investono la famiglia, non sempre tenuta insieme da un rapporto di prossimità quotidiana, ma non per questo meno solida nel suo impianto solidaristico”.

Il requisito della precedente convivenza non può dunque “assurgere a criterio indefettibile ed esclusivo, così da precludere al figlio, che intende convivere ex post, di adempiere in via sussidiaria e residuale i doveri di cura e di assistenza, anche quando nessun altro familiare convivente, pur di grado più lontano, possa farsene carico”.
La Cassazione, ha altresì precisato che il figlio, dopo aver conseguito il congedo straordinario, ha l’obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un’assistenza permanente e continuativa.