Consulenza tecnica preventiva e giudizio di merito nell’azione di responsabilità medica
18 Dicembre 2020La stretta connessione tra il momento dell’accertamento tecnico preventivo e quello giudiziale vero e proprio del merito sono confermati dalla necessaria sopravvivenza istruttoria della consulenza tecnica.
La legge 08 marzo 2017 recante numero 24, all’articolo 8 statuisce che chiunque intenda proporre azione giudiziaria civile al fine di ottenere un risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 696 bis c.p.c. (accertamento tecnico preventivo) dinanzi al Giudice competente. Questa azione preventiva assolve anche ad una funzione di ricerca della risoluzione anticipata della controversia nel pieno rispetto degli elementi di garanzia che sarebbero previsti nell’attività giudiziale successiva, tra cui la terzietà dell’organo accertatore. Per l’appunto, ciò avviene soprattutto nella consulenza tecnica preventiva che si forma e si esaurisce in capo all’Organo Giudiziale con la presenza dei consulenti tecnici in funzione di ausiliari dell’autorità Giudiziaria.
Bisogna, in ogni caso, evidenziare che la finalità deflattiva del carico giudiziario mediante la ricerca di una composizione bonaria anticipata non sempre è raggiunta e, pertanto, affiora una struttura processuale a carattere bifasico. In tal caso, il successivo giudizio di merito dovrà necessariamente essere introdotto nella forma del rito sommario ex articolo 702 bis c.p.c., nel termine di 90 giorni dal deposito della consulenza o sei mesi dall’avvio del procedimento, mentre la proposizione del giudizio oltre tempo permetterebbe l’introduzione del procedimento con citazione. Il carattere bifasico dell’intera vicenda e la stretta connessione tra il momento (para giudiziale) dell’accertamento tecnico preventivo e quello giudiziale vero e proprio del merito sono confermati dalla necessaria sopravvivenza istruttoria della consulenza tecnica. Questa, infatti, è attività istruttoria garantita secondo le normali tutele, ma anticipata per la più volte richiamata funzione deflattiva, con la conseguenza che, secondo la lettera della norma di cui al comma 5 dell’articolo 696 bis, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. A tal proposito, appare condivisibile l’indirizzo della giurisprudenza di Cassazione (cfr. Sentenze numero 23693 del 2009 e numero 17990 del 2004) secondo il quale non vi sarebbe l’esigenza di un provvedimento formale di acquisizione, ma sarebbe sufficiente l’introduzione materiale della consulenza tecnica agli atti onde costituire una fonte valutabile ai fini del libero convincimento del Giudice.
Pertanto, l’accertamento tecnico preventivo dovrebbe avere libero ed automatico accesso alla fase di merito successiva, salvo riconoscere al Giudice del merito la possibilità di rinnovazione o ampliamento dell’asset probatorio, esattamente al pari della libertà riconosciuta allo stesso giudice di ricavare dalla relazione già esistente elementi di convincimento.