Covid-19 e quarantena, come sono cambiate le regole su accesso al lavoro e tutele
16 Gennaio 2022Per i contatti stretti dei positivi al Covid che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o siano guariti da 120 giorni il governo da fine dicembre (decreto legge 229 “Aggiornamento sulle misure di quarantena”) non prevede più la quarantena a casa ma l’autosorveglianza con tampone molecolare o antigenico al 6° giorno, o in caso di sintomi. I titolari di “super green pass” -in altre parole, i vaccinati da meno di 4 mesi o guariti da meno di 6 – possono girare il paese ma devono indossare la mascherina. Non possono fare lo stesso gli altri lavoratori, che vanno in quarantena per 5 o 10 giorni. E per quei lavoratori c’è una seconda notizia problematica. Quest’anno, la quarantena dei contatti stretti e di chi ha fatto ingresso in Italia da zone a rischio non sono più equiparabili alla malattia né coperte dall’Inps. Il sito Inps conferma che l’equiparazione a malattia di questi periodi è stata riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, “a fronte di apposito stanziamento”. Dal 1° gennaio ’22 i datori di lavoro che considerassero la quarantena come malattia si vedranno chiedere dall’Inps il rimborso delle indennità conguagliate. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto al governo di rifinanziare la quarantena nella conversione in legge del Dl 229, argomentando che il periodo di emergenza finisce il 31 marzo. Peraltro, chi -contatto di positivo- resta a casa può chiedere di essere dirottato a forme di smart working, ove possibile, o può prendersi delle ferie o un permesso.
La nuova quarantena – A seconda che i contatti siano ad alto rischio (familiari contagiati o lunghe frequentazioni senza mascherina) o a basso rischio (uso di mascherina durante la frequentazione), le situazioni complessive sono quattro. Nei contatti ad alto rischio:
• i lavoratori vaccinati da meno di 4 mesi o con terza dose se asintomatici possono recarsi al lavoro con mascherina Ffp2 (e dal 15/2 super green pass per gli over 50) e non devono più sostenere assenze per malattia a meno che non si positivizzino, situazione che va evidenziata dal tampone al 6°giorno dal contatto;
• i lavoratori vaccinati da più di 4 mesi vanno in quarantena che però scende da 7 a 5 giorni, con obbligo di tampone negativo al termine del periodo, e l’Inps per quei giorni non copre i contributi;
• i lavoratori che non hanno completato il primo ciclo (non vaccinati, vaccinati con prima dose o con seconda dose da meno di 14 giorni) restano in quarantena per 10 giorni e perdono tutta la copertura Inps.
I contatti a basso rischio secondo la circolare della DG Prevenzione del Ministero della Salute 30 dicembre 2021 sono i contatti diretti a meno di 2 metri faccia a faccia per meno di 15 minuti, con mascherina, persone che hanno viaggiato con caso Covid per meno di 15 minuti, passeggeri ed equipaggio di voli con caso Covid oltre il raggio di 2 posti (che configura alto rischio) ed operatori sanitari e di laboratorio che assistono casi Covid con DPI raccomandati; per loro, non c’è obbligo di quarantena a prescindere che il soggetto sia vaccinato di recente, non vaccinato o vaccinato di lunga data.
Il regime pregresso – Lo scorso anno per otto mesi il governo non ha pagato la permanenza a casa in quarantena ai contatti stretti di pazienti Covid perché su questo capitolo l’Inps non era stato finanziato. A ottobre, il Decreto Legge 146 ha ristabilito l’equiparazione a malattia di lavoratori del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva fino al 31 dicembre 2021, e l’Inps con messaggio 4027 del 18 novembre ha ripristinato la tutela previdenziale fino al 31 dicembre 2021. Gli importi dovuti per il 2020 erano stati a loro volta riconosciuti con messaggio Inps 2842 del 6 agosto 2021.
Lavoratori fragili – Anche le assenze dei lavoratori “fragili”, equiparate a ricovero ospedaliero dal decreto legge Cura-Italia 18/2020, erano state coperte per tutto il 2020 e fino a tutto giugno 2021. Per questa fascia, poi, a luglio, il decreto-legge 105 ha prorogato il diritto allo smart working fino a tutto ottobre cioè due mesi in più. Infine, la legge 133 di conversione del Decreto Green Pass 111 del 6 agosto 2021, ha sia prorogato il diritto allo smart working sia reintrodotto per i lavoratori fragili il diritto all’assenza da lavoro equiparata a ricovero ospedaliero fino a tutto dicembre 2021. Da gennaio 2022 i lavoratori fragili possono lavorare in modalità “agile” fino al 28 febbraio. Tuttavia se non si possono adibire a lavori “smart” non possono più godere dell’assenza riconducibile a sorveglianza precauzionale, istituto da considerarsi (al momento) cessato al 31 dicembre 2021.
Fonte: DoctorNews33