Covid-19, ordinanza 45, mercati e sport

Covid-19, ordinanza 45, mercati e sport

10 Maggio 2020 0 Di Vincenzo De Rosa

Con il provvedimento adottato ieri la Regione detta ulteriori disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale.

 

L’Ordinanza numero 45 dell’8 maggio scorso, a firma del Presidente Vincenzo De Luca, regolamenta ulteriori misure di prevenzione epidemiologica da Covid-19. A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale secondo le Linee Guida stabilite.

In tali linee è prevista l’introduzione, da parte delle autorità comunali, di disposizioni riguardanti la disinfezione dell’area adibita ad attività mercatale, prima della fruizione al pubblico. Le linee fissano, inoltre, il numero di parcheggi consentiti, con corridoi di transito prestabiliti e sempre considerare il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone, sia con commercianti sia tra i clienti. Si dovranno, infine, dettare orari di apertura e chiusura delle attività mercatali con un numero contingentato di clienti nell’area adibita al mercato.

Dovrà essere assicurata, non solo come cortesia, la precedenza alle donne in stato di gravidanza ed ai disabili. Tutti dovranno indossare oltre la mascherina anche guanti ed è vietato fumare sussistendo l’obbligo della mascherina stessa. Inoltre i clienti dovranno sostare, presso i diversi banchi di vendita, solo per il tempo necessario per l’acquisto.

Queste sono alcune delle norme a cui bisognerà attenersi fino al 17 maggio alle quali si aggiungono le misure igienico-sanitarie già stabilite nell’allegato 4 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020.

Inoltre secondo l’Ordinanza 45 si potrà svolgere attività sportiva individuale dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici, a meno che i Comuni dedichino determinate aree all’esclusiva utilizzo da parte degli sportivi, per cui è consentito secondo gli orari stabiliti dai provvedimenti comunali stessi. Unica limitazione è l’obbligo di interrompere l’attività se vi potrà essere il rischio di assembramento.