Covid, per operare in sanità è indispensabile il vaccino
25 Settembre 2021Direttamente dal Ministero della salute, l’interpretazione autentica per fugare dubbi ed incertezze interpretative su estensione e portata dell’obbligo di vaccino per chi opera in sanità. La prassi vaccinale anti Covid degli operatori sanitari – chiariscono dal Governo – è un requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale e deve sussistere inizialmente ai fini delle nuove iscrizioni all’albo. Deve permanere nel tempo, in ogni fase, pena la sospensione dall’esercizio della professione. Pertanto, la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale per la mancata vaccinazione non può che considerarsi come sospensione tout court, e non limitata alle attività a contatto con le persone. Inoltre, un eventuale ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cceps) non potrà avere, in nessun caso, effetto impeditivo dell’applicazione di questa sospensione, che non è una sanzione disciplinare.
La circolare del Ministero fa chiarezza su alcuni quesiti posti dalle Federazioni sulla corretta interpretazione dell’articolo del decreto-legge numero 44 che prevede “obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario”. In particolare, prevede “espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Tale condizione, scrive il Ministero, deve “sussistere ai fini dell’iscrizione all’albo e deve permanere nel tempo e in ogni fase dell’attività, pena la sospensione della professione”. Dall’atto di accertamento da parte dell’Asl dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, “cui consegue annotazione nell’albo, non può che discendere per il sanitario medesimo la sospensione ex lege dall’esercizio dell’attività professionale sanitaria tout court”. Ferma restando la sospensione, il datore potrà adibire il dipendente ad altre mansioni diverse da quelle sanitarie proprie del profilo di appartenenza purché non implichino contatti interpersonali con utenza”. E conclude: “Eventuali ricorsi alla Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie (Cceps), non potranno avere alcun effetto impeditivo del verificarsi della sospensione”.