“Cura Italia”: come funziona la sospensione del mutuo
24 Aprile 2020Il mutuatario sarà tenuto a corrispondere alla Banca la metà degli interessi che matureranno sul debito residuo nel periodo di sospensione.
Con il decreto legge “Cura Italia” è stata introdotta la possibilità, per chi ha sottoscritto un mutuo e si trova in difficoltà economica a causa del Coronavirus, di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un massimo di 18 mesi. La sospensione, però, viene concessa solo in presenza di alcune condizioni e comporta una sospensione della rata del mutuo che potrà interessare la quota del capitale e la metà degli interessi corrispettivi maturati sullo stesso.
L’articolo 54 di tale decreto estende il Fondo di solidarietà mutui “prima casa” anche alla situazione emergenziale derivante dalla compromissione delle condizioni economiche venutesi a creare a seguito delle restrizioni previste per il contenimento del Covid-19, ponendo a carico del Fondo il pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. In pratica, tale Fondo pagherà alle Banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione mentre l’altra metà dovrà essere pagata da parte del titolare del finanziamento alla ripresa dei versamenti.
Alla luce di quanto sopra detto, al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte dalla quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Di conseguenza, il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Quindi, è fondamentale evidenziare che, se da una parte la sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione né tanto meno il pagamento di interessi di mora, dall’altra parte l’allungamento della durata del mutuo comporterà il pagamento degli interessi corrispettivi, che matureranno nel periodo di sospensione, nella quota del 50%. Certamente, avrà un maggior vantaggio chi ha un debito residuo scarso, mentre sarà necessario valutare bene, da parte di chi ha un debito maggiore, la convenienza di accedere a questo beneficio e, quindi, pagare ulteriori interessi, seppur ridotti al 50%.
Infine, si ricorda che la domanda per accedere al beneficio de quo andrà presentata alla propria Banca, anche se la decisione di accordare o meno la sospensione del pagamento delle rate, è a carico della Consap ovvero della Società pubblica che gestisce tale agevolazione.