Cure all’estero, chi paga?
27 Maggio 2019Il Giudice ha ritenuto rimborsabili le spese per la terapia eseguita all’estero, considerando irrilevante e non preclusiva del rimborso la transazione intervenuta tra le parti.
Una recentissima Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione recante numero 11354 del 23 gennaio 2019 ha statuito che in caso di cure all’estero dovute a danni causati in Italia, alla Asl di competenza dell’assistito spetta il pagamento globale sia in termini di risarcimento del danno che in relazione agli oneri per le cure conseguenti, anche se effettuate fuori dall’Italia.
Nel caso di specie i genitori di una minore, affetta da una gravissima patologia al momento del parto, avevano intentato un giudizio civile risarcitorio, sia nei confronti dell’Asl che dei medici ritenuti responsabili, conclusosi con la sottoscrizione di un atto transattivo nel quale gli stessi genitori accettavano una determinata somma a titolo di risarcimento, rinunciando, altresì, ad ogni altra pretesa derivante dall’evento dannoso.
Gli stessi genitori, poi, costretti a sottoporre la minore a particolari cure all’estero avevano richiesto all’Asl di competenza il rimborso delle spese sostenute per le terapie, rimborso negato dall’Azienda essendo nelle more stato sottoscritto un atto transattivo nel quale si rinunciava a successive pretese economiche.
A questo punto i genitori hanno intentato una nuova causa giunta dopo i vari gradi di giudizio in Cassazione e conclusasi con l’Ordinanza sopra citata.
Ebbene i Supremi Giudici hanno ritenuto rimborsabili le spese per la terapia eseguita all’estero, considerando irrilevante e non preclusiva del rimborso la transazione intervenuta tra le parti nel giudizio civile risarcitorio.
Nello specifico la Corte ha statuito che i genitori della minore non potevano rinunciare al sistema di assistenza sanitaria poiché tale rinuncia, per l’appunto, non compete al cittadino in ragione della responsabilità delle strutture preposte e ciò perché il sistema sanitario assiste le persone in ragione del diritto garantito dall’articolo 32 della Costituzione e la legge lo assegna ad ogni cittadino e non cittadino che abbia titolo di residenza nello Stato o che ne abbia comunque bisogno.
Infine, in tale Ordinanza i Giudici hanno rimarcato che il diritto all’assistenza sanitaria della minore, quand’anche le sue condizioni non fossero imputabili a responsabilità della struttura sanitaria, sussisterebbe se si trattasse di terapie da effettuare in Italia senza mettere in dubbio che l’avvenuto risarcimento del danno ne comprometterebbe l’intervento assistenziale e che, benché il rimborso sia suggestivo di una funzione risarcitoria, l’autorizzazione della cura all’estero, per ragioni di tempi e professionalità, benché si risolva in un esborso e non nella mera prestazione del servizio, in nulla differisce dall’assistenza comunque dovuta dal servizio sanitario.