Decreto legge 44, dubbi sulla poca chiarezza normativa e l’applicabilità
1 Luglio 2021A tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge numero 44 che prevede l’obbligatorietà del vaccino per gli operatori sanitari e la sospensione per coloro che non si vaccinano, si può provare a fare un bilancio di tale provvedimento che non potrà che essere alquanto sconfortante. Infatti, il destino di tutti i sanitari che, ad oggi, non si sono ancora vaccinati risulta essere piuttosto offuscato da notevoli nubi e molti risultano essere i vari punti della normativa che ancora destano dubbi e che non risultano essere stati nemmeno chiariti dalle risposte fornite dal Ministero della Salute ad alcuni quesiti che erano stati rivolti dalla Fnmoceo in particolar modo relativamente alla questione della sospensione obbligatoria. In questi tre mesi, dall’entrata in vigore del Decreto legge sono sorte molte questioni dubbiose che la legge di conversione non ha minimamente contribuito a risolvere, avendo corretto solo alcuni passaggi di natura formale ma non sostanziale, contribuendo a consolidare i già numerosi dubbi esistenti in merito alla natura giuridica della sospensione ed alla sua decorrenza, se l’atto sia o meno di competenza dell’ASL di residenza ovvero dell’Ordine professionale, se il medico sospeso dal servizio possa o meno continuare ad esercitare in privato la libera professione, quando e come termina il regime di sospensione, se la sospensione dal servizio determini anche un vuoto di anzianità e contribuzione ed altri numerosi dubbi.
L’unica cosa certa che si è compresa e che la sospensione è da considerarsi come un istituto del tutto nuovo ed autonomo, non assimilabile a qualsiasi altra fattispecie già presente nell’ordinamento e che discende direttamente dalla legge che ha preventivamente effettuato la valutazione sui fatti presupposti della sospensione stessa. Un altro aspetto molto delicato ed irrisolto risulta essere quello relativo all’ambito della sospensione, nel senso se essa sia totale per qualsiasi attività professionale ovvero, come sembra dall’interpretazione letterale delle parole utilizzate dal legislatore, se la sospensione agisce solo sul diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali, salvando tutte le altre attività prive di tali contatti.
Inoltre, si ritiene, in tale sede, utile evidenziare che la comunicazione di sospensione operata da parte dell’Ordine di appartenenza, in quanto atto amministrativo, potrà essere impugnata da parte del professionista dinanzi al TAR così come l’atto di accertamento operato da parte dell’ASL ed ipotizzando che i ricorsi saranno molto numerosi, si prevedono per le stesse ASL oneri economici per resistere in giudizio molto elevati con contestuale violazione di quanto stabilito dal comma 12 che prevede un principio irreale nonché grottesco stabilendo testualmente che “…….. dall’adozione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”. Ed, ancora, una circostanza paradossale in merito al sicuro contenzioso che si verrà a generare è quella che si troverà di fronte il medico o l’infermiere che intenda impugnare la sua sospensione poiché per come è stata prevista la procedura, l’interessato dovrà impugnare il provvedimento del datore di lavoro che lo sospende dal servizio dinanzi al Giudice del lavoro mentre dovrà impugnare l’atto di mero onere informativo dell’Ordine e l’atto di accertamento della ASL di residenza che costituisce l’atto madre, passaggio obbligato degli altri due, dinanzi al TAR in quanto considerati come atti unilaterali ed autoritativi. In tal caso, così come spesso avviene, non impugnare un atto presupposto immediatamente lesivo è da considerarsi come motivo di inammissibilità del ricorso a valle ovvero una sorta di domino giudiziario che non farà che aumentare le tensioni e, naturalmente, le spese legali. Insomma, come sempre poca chiarezza, tanti dubbi oltre alla circostanza che restano del tutto scoperte e misteriose le posizioni degli operatori sanitari e quelle, da considerarsi ancora più complicate, di coloro che svolgono la propria attività all’interno delle farmacie, delle parafarmacie e negli studi professionali.