Detenzione armi, occorre certificato medico di idoneità
14 Settembre 2019Scade oggi il termine per il rinnovo dell’attestazione rilasciata dal medico legale attestante che “il richiedente non è affetto da malattie mentali”.
Il possesso anche di armi “ereditate”, seppur non utilizzate, non fa venir meno l’obbligo di denuncia alla Polizia di Stato o ai Carabinieri. L’Autorità di Pubblica Sicurezza rilascia un nulla osta alla detenzione dell’arma o delle armi (possibili fino a 3 pistole, ma il nulla osta dal 2013 è condizionato al possesso del certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico legale.
Un obbligo rinnovato nel 2018 con il decreto 104 entrato in vigore esattamente un anno fa, ma che in realtà esiste da cinque anni e riguarda sia chi possiede il porto d’armi (ma in tal caso il certificato è acquisito nell’iter per la licenza) sia chi ha un’arma in casa e non la usa.
Più in dettaglio, la norma citata impone a tutti i detentori di armi di dotarsi di certificato rilasciato dal medico dell’Asl (“dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Aziende sanitarie locali”) o “dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato”, ovvero “da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio”.
Sono esenti dall’obbligo di certificare la propria idoneità i cittadini che hanno già presentato analogo certificato da meno di 5 anni per effetto del precedente decreto legislativo: 121 del 2013.
Una volta in possesso del certificato, il cittadino deve recarsi al Commissariato o alla stazione dei Carabinieri di pertinenza e farsi rilasciare una ricevuta dalla cui data di ottenimento decorrono i 5 anni di validità del certificato. Se non si presentasse il certificato “il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate”.