Di guardia nei reparti ma secondo specialità
23 Novembre 2019Per il Giudice è illegittimo obbligare un medico a svolgere guardie interdivisionali senza tener conto delle specifiche competenze specialistiche.
Con recente Sentenza recante numero 292 del 2019 il Tribunale di Oristano ha dichiarato illegittima la determinazione di una Asl con la quale obbligava i medici della Medicina ad effettuare guardie interdivisionali nel reparto di Neuroriabilitazione, senza tener conto delle specifiche competenze specialistiche dei medici coinvolti ed esponendo, in tal modo, i pazienti a potenziali gravi rischi.
Nel caso de quo, alcune dottoresse specializzate in malattie infettive, in medicina interna, in gastroenterologia ed endoscopia digestiva prestavano attività lavorativa presso la Struttura Complessa di Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Oristano con la qualifica di dirigente medico, lamentavano di essere state adibite ai turni di guardia interdivisionale ed ai turni di doppi disponibilità per la Struttura di Neuroriabilitazione, il tutto in violazione delle disposizioni normative e contrattuali oltre ad essere esposte, per via degli stessi turni, al pericolo per l’integrità psicofisica costituito dallo stress e dalla tensione derivante dall’assistenza a pazienti in difficili condizioni, in assenza della formazione professionale necessaria.
Alla luce di ciò, i ricorrenti chiedevano al Tribunale in via cautelare di sospendere la delibera dell’ASL inibendo alla stessa l’assegnazione al servizio di guardia e/o a quello di pronta disponibilità nella Struttura di Neuroriabilitazione e di essere reintegrate nelle attività tipiche del profilo specialistico di appartenenza.
Ebbene, il Tribunale ha accolto il ricorso urgente ritenendo che adibire i ricorrenti, chiaramente non in possesso di specializzazioni idonee a prestare l’assistenza ai pazienti ricoverati nel reparto in oggetto, al servizio di guardia notturna e pronta disponibilità non appare adeguato a garantire ai pazienti medesimi gli interventi necessari di cui necessitano, specialmente in casi di emergenza.
Ha continuato il Tribunale, in detta Sentenza, che il medico di turno, deve essere sempre in grado di prestare una efficace assistenza in relazione ad ogni genere di problematica, ma soprattutto relativa alle specifiche patologie e problematiche di cui sono portatori i pazienti ricoverati.
D’altra parte la stessa normativa prevede specificamente che per l’istituzione del servizio di guardia medica tra unità operative diverse, l’appartenenza ad aree funzionali omogenee la cui individuazione è specificata nelle tabelle relative alle discipline equipollenti. Fra l’altro il medico deve essere, infatti, sempre in grado di prestare la necessaria assistenza anche se l’evento emergenziale si verificasse in via del tutto episodica.
Alla luce di tutto quanto detto, pertanto, il ricorso è stato accolto con contestuale dichiarazione del diritto dei ricorrenti ad essere adibiti alle mansioni tipiche del loro profilo specialistico di appartenenza.