Due cicli causali nella responsabilità medica
28 Febbraio 2021La suprema Corte di Cassazione con recente Ordinanza del 2020 recante numero 25288 ha sancito il principio secondo cui nelle azioni sulla responsabilità medica occorre tenere ben distinto il ciclo causale che si pone a monte della responsabilità e quello che, invece, si pone a valle della stessa. In pratica, detta Ordinanza, all’esito di un articolato percorso argomentativo, fa una netta distinzione con riferimento alla causalità nella responsabilità medica ovvero afferma che il ciclo a monte non va, in alcun modo, confuso con quello a valle. Il ciclo a monte è quello relativo all’evento dannoso ed alla sua derivazione causale; la relativa prova deve essere fornita dal creditore danneggiato, il quale è tenuto a produrla sulla base del criterio della preponderanza dell’evidenza, il quale implica che l’ipotesi circa la sussistenza del nesso causale sia verificata riconducendone il grado di fondatezza nell’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi, disponibili in relazione al caso concreto. Invece, il ciclo a valle della responsabilità medica segue quello a monte e riguarda la possibilità o meno di adempiere. In pratica, questo prevede che il debitore danneggiante possa dimostrare che la prestazione dovuta sia stata resa impossibile da una causa imprevedibile ed inevitabile. Ciò posto, la Cassazione ha stabilito che i due cicli causali sopra descritti non possono essere unificati. Infatti, nel caso esaminato dai Supremi Giudici, la Corte territoriale, dopo aver ritenuto che il nesso di causalità materiale fosse provato, aveva condannato una struttura sanitaria ed un medico, in solido, a risarcire il paziente, senza interrogarsi se dalla struttura sanitaria si sarebbe potuto esigere un comportamento differente. Per la Cassazione, si è trattato di un’arbitraria unificazione dei due cicli che non può portare che ad un riesame della vicenda da parte della Corte d’Appello con l’applicazione del seguente principio di diritto: nell’esame della responsabilità medica non è possibile unificare i due cicli causali di responsabilità.