Esclusione medici over 43, monta la protesta
29 Luglio 2019Smi di Napoli: cresce e si estende anche a Sicilia e Sardegna la polemica in vista del rinnovo dell’accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni.
Sono due, in particolare, gli articoli – così come riportato da In-sanitas– che fanno storcere il naso ai camici bianchi: l’articolo 54 che prevede che i medici prossimi alla pensione possano cedere, se lo desiderano e lo ritengono opportuno, parte del proprio monte ore (38), da redistribuire agli altri specialisti attraverso dei bandi e in base all’anzianità di servizio.
Almeno fino ad ora è andata così senonché, con il nuovo ACN, a poter accedere a queste ore potrebbero essere soltanto odontoiatri, cardiologi, otorini, neurologi, diabetologi, pediatri, radiologi, ma anche veterinari e psicologi con un età inferiore ai 43 anni.
«Il problema sta nel fatto che molti medici di 45-50 anni, che non hanno ancora il monte ore completo con circa 10-12 ore- spiega Stefano Palminteri, specialista odontoiatra dell’Asp di Caltanissetta e dissidente Sumai (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana) non possono più accedere al bando di ripubblicazione delle ore dopo anni di attesa».
Spesso inoltre gli specialisti ambulatoriali sono costretti ad espletare i propri turni in aziende diverse e questo articolo «limiterebbe anche la possibilità di ottenere il contratto a tempo indeterminato e di ridurre i trasferimenti in altre sedi per motivi logistici-familiari».
Il secondo ad essere contestato è l’articolo 19, comma 4 che riguarda principalmente gli odontoiatri e con cui secondo gli autori della protesta è stato mal interpretato il decreto legge numero 189 del 2012, la cosiddetta “legge Balduzzi”, per cui è possibile lavorare nel Ssn solo se in possesso di una specializzazione triennale post-lauream.
«Ma la legge non parla mai di ‘diploma’ di specializzazione- continua Palminteri- parola che non viene mai menzionata, ma di ‘titolo’ di specializzazione ed anzi, apre anche a titoli di specializzazione affini. Il titolo di studio in Odontoiatria è per legge equipollente a tutte quelle specializzazioni che hanno permesso ai medici di esercitare l’odontoiatria. Inoltre l’articolo fa riferimento anche al DPR n. 483 del 10.12.1997, e anche in questo caso viene richiesta la specializzazione e mai il diploma. La legge del 24 luglio 1985 numero 409 riconosce infatti ai laureati in odontoiatria il titolo di specialista. L’articolo 19 quindi precluderebbe agli odontoiatri di partecipare ai bandi per la ripubblicazione delle ore».
Si solleva quindi la protesta anche dalla Sicilia per richiedere il riesame dell’Acn.
«Qualora però il Comitato Regionale della Specialistica dovesse ritenere appropriato la rimodulazione di alcuni articoli congiuntamente al preposto assessorato- conclude Palminteri- si procederà all’inoltro a Roma presso il SISAC».
Intanto però una reazione immediata non si è fatta attendere: gli studi legali di Napoli, Palermo e Roma per ottenere la sospensione degli articoli 54 e 19 stanno procedendo ad inoltrare al Tar del Lazio una diffida sia al Sisac sia al Sumai.