Federfarma sullo sgravio fiscale delle spese sanitarie

Federfarma sullo sgravio fiscale delle spese sanitarie

16 Gennaio 2020 0 Di La Redazione

Detrazioni per oneri, tracciabilità dei pagamenti: deroga per medicinali e dispositivi medici. In una nota esplicativa, i chiarimenti della Federazione dei farmacisti.

 

Nuove regole, dal primo gennaio 2020 – si legge, tra l’altro, nella nota che pubblichiamo integralmente – per consentire ai cittadini di fruire delle detrazioni di imposta. Sarà infatti possibile fruirne solo se i relativi oneri saranno sostenuti mediante modalità di pagamento tracciabili, fatta eccezione per quanto riguarda l’acquisto di medicinali – ivi compresi i ticket – e di dispositivi medici, che potranno continuare ad essere detratti anche se acquistati in contanti.

Federfarma annuncia che pertanto i cittadini, ai fini della detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi dei relativi oneri, potranno continuare a pagare in contanti in farmacia le spese sostenute per i ticket (TK), per i farmaci (FM) e per l’acquisto di dispositivi medici (AD). Sono attualmente in corso approfondimenti per quanto riguarda l’acquisto dei farmaci veterinari, per i quali, è stata chiesta un’interpretazione “estensiva” della disposizione derogatoria, ai Ministeri competenti.

Federfarma segnala inoltre che, a seguito di una recente modifica al tracciato di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, dallo scorso 1° gennaio 2020, è stato previsto il nuovo elemento che contiene l’indicazione dei valori:

  • «SI»: utilizzo di modalità di pagamento tracciato;
  • «NO»: pagamento in contanti.

Tutte le altre spese per oneri per i quali è consentita la detrazione dall’imposta nella misura del 19%, ai sensi del citato art. 15 del TUIR , dovranno essere sostenute dai cittadini interessati, appunto, a fruire delle detrazioni d’imposta, con le richiamate modalità di pagamento tracciabili (versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Sul documento commerciale rilasciato all’utente dovrà altresì risultare l’indicazione della tipologia di pagamento effettuato. Si rammenta, in proposito, che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017, del 28 ottobre 2016, modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, è stata disciplinata la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Tali provvedimenti, nelle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, hanno delineato tra gli allegati anche il “Layout del documento commerciale” che riepiloga, tra le voci che il documento deve contenere, anche il tipo di pagamento adottato (contante, elettronico), il “non riscosso”, e il “resto”, per garantire la necessaria e inderogabile uniformità e per  tracciare in modo conforme, trasparente e completo, il dettaglio dell’operazione di incasso. Una eventuale mancata specificazione di tali informazioni, non risulta direttamente sanzionabile, anche se, per limitare possibili contestazioni, si suggerisce di utilizzare sempre tale layout compilandone ogni voce. In proposito, si segnala, per completezza di informazione, che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 338 del 12 agosto 2019, si è occupata delle informazioni che devono essere memorizzate e trasmesse telematicamente, soffermandosi sulla compilazione del campo «resto», giungendo alle predette conclusioni, che possono, per analogia, applicarsi anche all’indicazione del tipo di pagamento adottato, sia esso in contanti o in elettronico, e di eventuali corrispettivi non riscossi, che sono anch’esse “voci” non previste come obbligatorie dal DM 7 dicembre 2016, ma indicate solamente all’interno del richiamato layout.