Gli psicologi possono dirigere sistemi sanitari articolati

Gli psicologi possono dirigere sistemi sanitari articolati

22 Maggio 2019 0 Di Avv. Corrado Riggio

Il Consiglio di Stato: gli psicanalisti hanno diritto a partecipare alle procedure concorsuali per l’accesso alla responsabilità di una struttura operativa complessa.

Una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato e, precisamente, della Sezione III recante numero 2735 del 29 aprile 2019 ha sancito che è da considerarsi illegittima l’esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza di Struttura Operativa Complessa al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica.

Nello specifico il Consiglio di Stato ha esaminato la vicenda riguardante una procedura concorsuale per l’assegnazione di un incarico dirigenziale all’interno della Struttura Operativa Complessa di “Tutela della Salute Mentale e Riabilitazione nell’età evolutiva”.

In tale ambito, il Consiglio di Stato aveva già formulato un parere nel quale era stato evidenziato che gli incarichi di Dirigente di Struttura Operativa Complessa non potevano essere preclusi anche al personale non medico ove se ne fosse rilevata la necessità per soddisfare al meglio l’interesse aziendale e la funzionalità del servizio.

Aggiunge il Collegio che la norma non prevede preclusioni, in caso di strutture multidisciplinari, con contestuale possibilità di privilegiare l’accesso pluricategoriale, il tutto confermato anche dal Giudice delle leggi, ad esempio, in relazione ai Sert, in quanto istituiti per erogare terapie idonee sia alla disintossicazione ed alla riabilitazione psico-fisica dei soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, sia, del pari, alla loro riabilitazione psicologica (in tal senso confronta Corte Costituzionale, 25 novembre 2011 numero 321, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5, 11 e 13 della Legge Regionale Puglia del 6 settembre 1997 numero 27, proprio in quanto riservava la direzione di tale tipologia di servizi al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico).

Nel caso in esame va evidenziato come la scelta di riservare la selezione ai soli medici confligga sia con il carattere multidisciplinare del dipartimento di salute mentale, nel caso di specie relativo all’età evolutiva, sia con le competenze meramente gestionali ed organizzative implicate dalle funzioni direttive che si andranno a svolgere. L’unità Operativa Complessa dedicata alla salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza non esegue solo prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, ma anche terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi ed alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico.

Con riferimento a ciò, afferma ancora il Consiglio di Stato, il più immediato corollario di tali considerazioni è che appare irragionevole riservare ai soli medici psichiatri l’accesso alla dirigenza dell’Unità Operativa Complessa ed escludere da essa gli psicologici, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall’esercizio dei compiti attribuiti alla direzione, sia perché le funzioni direttive non comportano l’erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l’organizzazione ed il coordinamento della sottostante struttura.

Ha, ancora, ribadito il Consiglio di Stato nella propria Sentenza che gli incarichi dirigenziali delle strutture nel cui organico siano ricompresi sia medici che psicologi possono essere conferiti sia ai dirigenti medici che ai dirigenti psicologi, in quanto entrambi appartenenti al ruolo del personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (in tal senso cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza n. 2210 del 03.04.2019). Tutto questo anche in considerazione della circostanza che la norma (articolo 4 del DPR 484 del 97) che potrebbe rappresentare unico ostacolo a tali tesi, si limita semplicemente ad elencare le discipline all’interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale.