I compiti del direttore sanitario nell’ambito della responsabilità medica
31 Ottobre 2020“Al direttore sanitario … vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali … vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico legale”.
Il direttore sanitario risulta avere nei confronti dei pazienti una posizione di garanzia giuridicamente rilevante oltre ad attribuzioni di natura manageriale e medico legali.
Infatti, con una recente Sentenza recante numero 32477, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di dover specificare quali sono i compiti ed relativi poteri del direttore sanitario e, nello specifico, per i giudici, il soggetto che riveste tale qualifica ha il potere di gestire la struttura che dirige, al quale si affiancano degli importanti doveri di vigilanza e di organizzazione di natura tecnico-sanitaria. A tal proposito, il direttore sanitario deve predisporre dei protocolli ben precisi che abbiano come oggetto: il ricovero dei pazienti; l’accettazione dei pazienti; l’informativa interna delle situazioni di rischio; la gestione delle emergenze; le modalità di contatto con altre strutture ospedaliere ove inviare i degenti se ciò si renda necessario; l’adozione di scorte di sangue o medicine.
In via più generale, invece, volendo utilizzare le stesse parole utilizzate dai supremi giudici “Al direttore sanitario … vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali … vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico legale, in quanto lo stesso è tenuto a verificare l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, l’organizzazione e la logistica dei pazienti e, soprattutto, il governo della gestione del rischio clinico. Tale soggetto, in definitiva, è il garante ultimo dell’assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e sicurezza.
Ovviamente, la posizione di garanzia giuridicamente rilevante, attribuita al direttore sanitario porta con sé conseguenze di un certo rilievo; questa, infatti, in caso di decesso di un paziente, determina l’insorgere di una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della struttura, se il reato non può essere ascritto al solo medico o ad altri operatori della struttura stessa.