Il medico è responsabile del comportamento tenuto fuori corsia
28 Agosto 2020Per la Cassazione coloro che appartengono a categorie professionali e, quindi, anche i medici, possono essere colpiti da sanzioni disciplinari sia per condotte “funzionali” che per fatti “extrafunzionali”.
La Suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza, recante numero 16421 del 2020, ha statuito che il medico risponde del proprio comportamento ogni qualvolta che questo pregiudichi il decoro della professione. Con la sopra citata Sentenza i Giudici della Suprema Corte si sono occupati di responsabilità deontologica degli esercenti l’attività sanitaria, affermando un importante principio ovvero quello in virtù del quale l’immagine dei camici bianchi va tutelata al massimo e, quindi, i sanitari possono rispondere disciplinarmente anche per i comportamenti tenuti nello svolgimento di attività diverse dall’esercizio della professione.
Del resto, l’articolo 38 del D.P.R. numero 221 del 1950, delimitando l’ambito di operatività del potere disciplinare è chiaro nell’affermare che questo può essere esercitato nei confronti dei sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale. Tale articolo, quindi, considera illeciti disciplinari tutti i comportamenti suscettibili di ledere il decoro professionale, a prescindere dal fatto che gli stessi siano compiuti o meno nel contesto dell’esercizio della professione.
Per la Corte di Cassazione, in pratica, coloro che appartengono a categorie professionali e, quindi, anche i medici, possono essere colpiti da sanzioni disciplinari sia per condotte “funzionali” che per fatti “extrafunzionali”, sempre che le une e gli altri siano idonei ad incidere sulla connotazione deontologica della categoria di riferimento. La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, in ogni caso, l’organo disciplinare, nello svolgere il suo potere di valutazione del comportamento del medico, dovrà limitare la propria indagine all’ambito delle attività svolte nell’interesse personale del professionista e dell’attività professionale in genere, mentre non potrà giudicare il comportamento riconducibile all’ambito dell’eventuale esercizio di mansioni o funzioni pubbliche da parte del sanitario.