Il medico legale deve avvalersi di un collega specializzato
13 Febbraio 2021L’articolo 62 del codice di deontologia medica, sia nella vecchia formulazione che nella nuova, impone al medico legale che riceve un incarico, di associarsi ad un collega.
La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 1600 ha sancito il principio in virtù del quale incorre in responsabilità deontologica il medico che, incaricato come perito da un P.M., non si avvale della collaborazione di un collega specializzato. Infatti, l’articolo 62 del codice di deontologia medica, sia nella vecchia formulazione che nella nuova, impone al medico legale che riceve un incarico, al fine di svolgere una perizia nell’ambito di un giudizio di responsabilità professionale, di associarsi ad un collega che abbia un’esperienza ed una competenza comprovate nella disciplina oggetto della sua consulenza. Così, ad esempio, come si può evincere dalla Sentenza appena enunciata, nei giudizi di responsabilità professionale di un medico cardiologo, il medico legale incaricato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, deve interpellare un collega specializzato in cardiologia. Per la Suprema Corte, infatti, non assume alcun rilievo, in senso contrario, la circostanza che il perito sia in grado di leggere correttamente un ecocardiogramma, cosa che tutti i medici dovrebbero saper fare.
In definitiva, così come si legge in detta pronuncia, quando la valutazione medico legale incide nel contesto della responsabilità professionale, risulta essere doveroso l’intervento di un medico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina interessata. Alla luce di ciò e come conseguenza a quanto affermato dai Giudici della Suprema Corte, se il perito non lo interpella, è giusto sanzionarlo dal punto di vista deontologico.