Il medico risponde di omicidio preterintenzionale negli interventi “inutili”
16 Gennaio 2021In pratica, i Giudici della Cassazione hanno affermato che ogni intervento chirurgico deve sempre essere orientato ad una finalità terapeutica.
La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2020 recante numero 34983, quinta sezione, ha statuito che nell’ipotesi in cui il paziente muore in seguito ad un intervento ritenuto inutile, il medico che ha effettuato l’operazione ne risponde penalmente per il reato di omicidio preterintenzionale. In pratica, i Giudici della Cassazione hanno affermato che ogni intervento chirurgico deve sempre essere orientato ad una finalità terapeutica, altrimenti viene meno la sua stessa natura ontologica ed il medico che, nell’eseguirlo, cagiona la morte del paziente potrà essere chiamato a rispondere per omicidio preterintenzionale. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di cui all’articolo 584 del codice penale va applicato non solo quando il medico provochi coscientemente una mutilazione inutile o agisca per scopi estranei alla sua attività non accettati dal paziente, ma anche quando la finalità diversa da quella terapeutica non sia accertata ma l’intervento risulti estraneo a qualunque ipotizzabile scelta medica. Attenzione, però, al labile confine che separa l’omicidio preterintenzionale da altre fattispecie delittuose; infatti, il reato di cui all’articolo 584 del codice penale, ad esempio, non potrà configurarsi quando nella condotta del medico sia rinvenibile una finalità terapeutica o comunque la terapia praticata sia inquadrabile nella categoria degli atti medici. In tal caso, se l’intervento ha avuto esito infausto ed il trattamento non era consentito ed è stato comunque compiuto in violazione delle regole dell’arte medica, per il sanitario può addirittura scattare una condanna più grave per omicidio colposo. In definitiva, per la Corte di Cassazione, pur considerando il rischio per il medico di essere condannato per omicidio preterintenzionale, non bisogna dimenticare che solo l’intervento chirurgico non orientato affatto da una finalità terapeutica, anche solo di natura palliativa, smette di essere un atto medico che trova la sua legittimazione nell’articolo 32 della Costituzione e non si differenzia dalla condotta di chiunque leda volontariamente l’integrità fisica altrui.