Il nuovo Istituto degli incarichi funzionali nel comparto sanità
3 Aprile 2019La parte più innovativa del nuovo Ccnl, come l’ha definita l’Aran nella relazione illustrativa, è rappresentata dal nuovo istituto degli “incarichi funzionali”, per tutti i ruoli nella categoria D.
In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Ccnl per il triennio 2016-2018 relativo al personale del Comparto anità, che segue l’ultimo Ccnl 2009-10. I nuovi incarichi funzionali non sono altro che un istituto con il quale viene sostituito quello degli incarichi di posizione organizzativa e degli incarichi di coordinamento, come chiaramente specificato dall’Aran stessa.
I nuovi incarichi funzionali, come quelli di posizioni organizzative che vanno a sostituire, devono comportare lo svolgimento di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità, ma la formulazione dell’art. 14 specifica, non a caso, che dette responsabilità devono essere “…aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e profilo di appartenenza (art. 14)”. Questa parte nuova nella descrizione dovrebbe voler specificare che le funzioni oggetto dell’incarico funzionale non possono mai coincidere con attribuzioni da ritenersi già proprie dell’inquadramento del candidato e, pertanto, rappresentare un quid di nuovo, di aggiuntivo, di maggiormente complesso e/o responsabilizzante.
Dagli art. 14, 15, 16 e 17 rileviamo che gli incarichi funzionali possono essere:
. Incarico di organizzazione, che è previsto in un’unica tipologia, pur se variamente graduato secondo criteri di complessità, e in detta graduazione va valorizzata la funzione di coordinamento prevista dalla Legge 43/2006 per il ruolo sanitario; ne consegue che le sole funzioni di coordinamento non sono attribuibili ne‘ al personale assistenti sociali ne’ al personale dei ruoli tecnico, professionale e amministrativo. Quanto ai requisiti, per ricoprire detto incarico sono necessari 5 anni di esperienza in categoria D. La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità; per la sola funzione di coordinamento, il possesso del master ex legge 43/2006 e 3 anni di anzianità in categoria D e Ds.
. Incarico professionale, che rappresenta la vera novità, in quanto finalizzato a riconoscere la carriera clinico-assistenziale; richiede il possesso di significative conoscenze ed elevate ed innovative competenze professionali.
Per il personale del ruolo sanitario e assistenti sociali, sono previste due tipologie di incarico professionale:
- l’incarico di professionista specialista, riservato a coloro che sono in possesso delmaster specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della legge n. 43/2006 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della salute e il Ministero dell’università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.
- l’incarico di professionista esperto, per ricoprire il quale occorre “…aver acquisito competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari regionali e attraverso esercizio di attività professionali riconosciute dalle regioni.”.
Per il personale tecnico e amministrativo l’incarico professionale è unico e comporta lo svolgimento di funzioni di alta professionalità e specializzazione correlate all’iscrizione ad albi professionali ove esistenti. Ai fini del conferimento, sono necessari 5 anni di esperienza nel profilo e in cat. D e l’iscrizione all’albo ove esistente.
Ai sensi dell’articolo 19, Il conferimento avviene previo avviso di selezione a cui possono partecipare tutti coloro che hanno i requisiti; il conferimento è effettuato con atto motivato. Il procedimento, non certo chiaro nella sua definizione, anche se indicato come “selezione”, non dovrebbe portare alla formulazione di una graduatoria, posta la necessità di motivare l’atto di conferimento. Quindi, potrebbe trattarsi di un bando in cui sono descritti i requisiti necessari per ricoprire l’incarico, gli elementi e i criteri di valutazione; i documenti prodotti saranno vagliati da un’apposita Commissione, che valuterà, rispetto a ciascun candidato, la rispondenza ai requisiti richiesti ed esprimerà un giudizio complessivo sul curriculum rispetto alle caratteristiche dell’incarico da conferire, rimettendo alla Direzione Aziendale la scelta del candidato ritenuto più idoneo. Quindi, sostanzialmente un sistema non molto dissimile, da quello previsto per le posizioni organizzative dall’art. 21 del Ccnl 7.4.99, ora abrogato, che richiedeva venissero presi in considerazione tutti i dipendenti collocati nella categoria D, per procedere poi al conferimento al prescelto con
provvedimento scritto e motivato. I nuovi in incarichi possono essere conferiti anche a personale a part time di categoria D e Ds, ma solo per gli incarichi di valore inferiore a euro 3.227,85; il valore economico andrà rideterminato in base all’orario del part time. Ai sensi dell’art. 19, comma 5 e ss., l’incarico ha una durata minima di tre anni e una durata massima di 5, con possibilità di rinnovo per un totale massimo di 10 anni.
Si tratta di una novità importante, rispetto al “vecchio” sistema delle posizioni organizzative, per le quali non era prevista una durata massima, anzi, detti incarichi potevano venire meno solo in caso di revoca per valutazione negativa o soppressione della posizione stessa. L’incarico può essere revocato in caso di valutazione negativa, e in caso di modifica organizzativa che ne preveda la soppressione. In tale ultimo caso, non è prevista l’attribuzione di alcun beneficio residuo, così come nella posizione organizzativa si garantiva, invece, al dipendente che avesse ricoperto per almeno tre anni la posizione soppressa, conseguendo sempre valutazioni positive, la fascia economica successiva a quella in godimento e, in caso l’avesse già raggiunta, un importo pari all’ultimo incremento di fascia ottenuto. Il lavoro straordinario è assorbito nell’indennità dell’incarico, ma se questa è inferiore a euro 3.227,85 allora è dovuto. Si è rimediata quindi a quella che era una stortura del vecchio sistema, nel quale la posizione organizzativa assorbiva sempre il lavoro straordinario, indipendentemente dalla misura dell’indennità.
L’indennità d’incarico va da un minimo di € 1.678,48 (corrispondente all’attuale valore del Coordinamento) a un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità.
L’indennità di coordinamento, parte fissa, è assorbita dall’indennità di incarico qualora sia attribuito.
Rimane peraltro confermata l’attribuzione in via permanente, al personale sanitario e agli assistenti sociali già appartenenti alla cat. D, cui sia già stato riconosciuto con atto formale lo svolgimento di funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
Ai sensi dell’art. 23, il nuovo sistema degli incarichi dovrebbe avere decorrenza con l’entrata in vigore del Ccnl, ma tenendo conto dei tempi tecnici necessari, secondo la disposizione transitoria dell’articolo 22, gli incarichi di posizione e coordinamento attribuiti alla data di sottoscrizione del presente Ccnl ovvero quelli che saranno conferiti in virtù di una procedura già avviata alla medesima data, restano in vigore fino al completamento del processo di istituzione ed assegnazione degli incarichi di funzione. Va rilevato che l’Aran nella relazione illustrativa, ha precisato che questo significa che gli incarichi attuali avranno validità sino alla scadenza, originaria, senza rinnovo salva la possibilità dell’Azienda di prorogare purché’ abbia avviato il processo per definire e attribuire i nuovi incarichi.
Ad oggi, stante anche l’ampia norma transitoria disposta dal Ccnl, non risulta che il nuovo istituto sia stato attivato. E’ vero che il Ccnl è già in scadenza al 31.12.2018 e sono in atto le manovre per la nuova piattaforma contrattuale 2019-2021, ove potrebbero esserci novità anche per l’istituto in questione.