La culpa in vigilando del primario di reparto
9 Febbraio 2020La cassazione: “che il medico in posizione apicale, con l’assegnazione dei pazienti, opera una vera e propria delega di funzioni impeditive dell’evento in capo al medico in posizione subalterna”.
La Suprema Corte Penale, con recente Sentenza recante numero 50619 del 2019, ha sancito che il medico in posizione apicale deve programmare in maniera adeguata il lavoro dei suoi collaboratori, provvedere all’indirizzo terapeutico, verificare e vigilare le prestazioni di diagnosi e cura affidate ai medici che ha delegato. Se non lo fa, risponde personalmente per l’eventuale evento avverso cagionato dai suoi subordinati al paziente.
Nello specifico i Supremi Giudici hanno affermato che il medico in posizione apicale, con l’assegnazione dei pazienti, opera una vera e propria delega di funzioni impeditive dell’evento in capo al medico in posizione subalterna laddove gli obblighi di garanzia connessi all’esercizio dell’organizzazione ospedaliera consentono al professionista in posizione apicale di trasferire al medico subordinato attività professionali di alta specializzazione o la direzione di intere strutture semplici (con riferimento al medico in posizione intermedia) oppure la cura di singoli pazienti ricoverati nella struttura (con riferimento al medico in posizione iniziale).
Ovviamente, sostiene la Cassazione, anche attraverso detta delega il medico apicale delegante non si libera completamente della propria originaria posizione di garanzia, conservando una posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato dei delegati.
Obbligo di garanzia che si traduce, in definitiva, nella verifica del corretto espletamento delle funzioni delegate e nella facoltà di esercitare il residuale potere di avocazione alla propria diretta responsabilità di uno specifico caso clinico.
Pertanto, la responsabilità del primario ospedaliero è esclusa allorchè il medico apicale abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo e, ciononostante, si verifichi un evento infausto causato da un medico della propria struttura; con ciò implicitamente affermando a contrario che la responsabilità è ipotizzabile allorchè il medico apicale non abbia svolto in modo adeguato quei compiti.
In definitiva, il dirigente medico ospedaliero è da considerasi titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alla struttura, poiché i decreti legislativi numero 502 del 1992 e numero 229 del 1999 di modifica dell’ordinamento interno dei servizi ospedalieri hanno attenuato la forza del vincolo gerarchico con i medici che con lui collaborano, ma non hanno eliminato il potere – dovere in capo al dirigente medico in posizione apicale di dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e di verificare l’attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a se la gestione dei singoli pazienti.