La posizione di garanzia del medico
27 Ottobre 2020Il ruolo protettivo del medico può derivare anche da una situazione di fatto, ovvero da un atto di determinazione volontaria che genera un dovere di intervento impeditivo dell’evento dannoso.
La Suprema Corte di Cassazione con recente Sentenza ha esaminato dettagliatamente la questione relativa alla posizione di garanzia del medico, provvedendo a definirne i confini ed i connotati della stessa. La Sentenza in questione, la numero 28316 del 2020, pubblicata il 29 settembre si è soffermata in particolar modo sulla delicata questione dell’assunzione, da parte del medico, di una serie di obblighi protettivi nei confronti dei pazienti, delineando, in tal modo, un quadro di riferimento approfondito e, nello specifico, ha stabilito che la posizione di garanzia del medico esplica la sua funzionalità in relazione: 1) agli obblighi di protezione, in forza dei quali il sanitario deve preservare il bene protetto da ogni rischio che ne mette a repentaglio l’integrità; 2) agli obblighi di controllo e sorveglianza, che impongono al sanitario di neutralizzare tutte le fonti di pericolo che minacciano il bene protetto.
Ed, ancora, per i Supremi Giudici, il ruolo protettivo del medico può derivare anche da una situazione di fatto, ovvero da un atto di determinazione volontaria che genera un dovere di intervento impeditivo dell’evento dannoso. In sostanza, sarà necessario superare la concezione meramente formale della posizione di garanzia assunta dal sanitario e non limitarsi, pertanto, a ritenerla sussistente solo in presenza di una formale investitura.
Per meglio spiegare nel dettaglio la vicenda esaminata, sarà opportuno, a questo punto, indicare il caso concreto esaminato dai Giudici della Cassazione. Nel caso de quo, un medico pneumologo, avendo notato un peggioramento delle condizioni di salute di un suo paziente aveva richiesto il parere del chirurgo, il quale aveva deciso di eseguire una toracentesi, praticandola, però, sul polmone sano e cagionando, così, il decesso del paziente. Lo pneumologo, per facilitare le manovre operatorie, aveva sorretto il paziente durante l’intervento, al fine di fargli assumere un’idonea posizione. In tal modo, per i Giudici, il medico risulta aver assunto una posizione di garanzia nei confronti dell’assistito, sia quale pneumologo che quale partecipante all’intervento chirurgico e, per tale motivo, è stato chiamato a rispondere penalmente della morte.
Ed a confutare tale conclusione non potrà nemmeno essere addotta la circostanza che l’intervento fu praticato da altri medici, titolari di altrettante posizioni di garanzia. La cassazione, infatti, ha ricordato che qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela finchè non si sia esaurito il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.