La responsabilità del medico competente
10 Settembre 2020Con la Sentenza recante numero 19856 del 2020, la Cassazione ha analizzato il ruolo ed i compiti attribuiti dal nostro ordinamento al medico competente e le relative sanzioni derivanti dalle sue omissioni.
La Corte ha statuito che il medico competente è tenuto a dare un giudizio di idoneità lavorativa “specifico” che dovrà limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Quindi, questi risultano essere, per la Cassazione, i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Più nel dettaglio, la Sentenza sopra enunciata ha suddiviso i compiti del medico competente in tre categorie: professionali, collaborativi ed informativi. In via generale, sono ritenuti compiti professionali quelli inerenti alla sorveglianza sanitaria; sono ritenuti compiti collaborativi quelli che si estrinsecano nel dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai rischi, mentre per i compiti informativi risulta essere stato stilato un lungo elenco nel quale è ricompreso, ad esempio, il dovere di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria.
Nello svolgimento dei propri compiti, il medico competente è tenuto a compiere una serie di visite, da quella preventiva, a quella periodica, a quella su richiesta oltre a quella concomitante al cambio di mansione. Tali visite, sempre per la Corte, devono essere svolte secondo i classici canoni della semeiotica, della raccolta approfondita dell’anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari. In casi particolari, inoltre, andranno seguiti dei protocolli diagnostici minimi.
La Corte dopo aver spiegato nel dettaglio la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni proprie del medico competente, non ha omesso di ricordare anche quale sia il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative, poste a suo presidio. In particolare, il medico competente può rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all’articolo 58 del decreto legislativo numero 81 del 2008: trattasi di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’articolo 25.
Infine, la Cassazione ha ricordato la circostanza in virtù della quale, oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall’omissione colposa delle regole cautelari che sono poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l’ordinamento giuridico gli attribuisce.