La responsabilità disciplinare nella medicina potenziativa ed estetica

La responsabilità disciplinare nella medicina potenziativa ed estetica

17 Ottobre 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

Il ricorso alla medicina potenziativa ed alla medicina estetica ormai rappresenta una prassi sempre più diffusa negli ultimi anni.

Trattasi di due settori della medicina che, pur non avendo, necessariamente a che fare con delle patologie, comportano, in ogni caso, dei rischi e delle criticità di non poco conto, che impongono ai medici che praticano tale tipo di medicina un approccio alle stesse, caratterizzato dalla massima diligenza e dalla massima professionalità. La medicina estetica, infatti, è quella che interviene a migliorare quello che il paziente ritiene essere un inestetismo che gli cagiona un disagio psico-fisico, mentre la medicina potenziativa, invece, è quella che tende al miglioramento delle capacità psico-fisiche dell’uomo. Il codice deontologico detta i principi ai quali deve sempre ispirarsi il comportamento dei medici che si occupano sia della medicina potenziativa che di quella estetica. Nello specifico risultano esservi due disposizioni che si occupano di dettare i principi che devono ispirare l’azione ed il comportamento dei sanitari che si occupano di medicina estetica e di medicina potenziativa: l’articolo 76 per la medicina potenziativa e l’articolo 76 bis per quella estetica.

Nel dettaglio il medico che si occupa di medicina potenziativa deve:

  • Salvaguardare la dignità del paziente in ogni suo riflesso individuale e sociale;
  • Salvaguardare l’identità, l’integrità e le peculiarità genetiche della persona che si sottopone alle sue cure;
  • Rispettare i principi di proporzionalità e di precauzione;
  • Acquisire il consenso informato in forma scritta dopo aver verificato che il paziente abbia effettivamente compreso i rischi del trattamento;
  • Rifiutare le richieste che siano sproporzionate oppure ad alto rischio.

Chi non dovesse rispettare tali regole di comportamento, sarà soggetto a responsabilità disciplinare.

Il medico estetico, invece, nell’esercitare attività diagnostico terapeutiche con finalità estetiche deve:

  • Garantire il possesso di idonee competenze;
  • Non suscitare né alimentare aspettative illusorie;
  • Individuare soluzioni alternative che siano parimenti efficaci;
  • Garantire la massima sicurezza delle prestazioni.

L’articolo 76 bis del codice deontologico, che, si precisa, ha fatto il suo ingresso in tale testo solo nel dicembre 2017, afferma, inoltre, che gli interventi diagnostico terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori o incapaci si devono attenere all’ordinamento.

Anche per il medico estetico, il mancato rispetto dei predetti precetti comporta l’insorgere di responsabilità disciplinare, valutata secondo le procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale.