La responsabilità medica d’equipe
12 Settembre 2020Non può essere possibile trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.
In tema di responsabilità medica d’equipe ciascun componente deve vigilare sull’attività posta in essere dagli altri soggetti impegnati ma non è tenuto a dover raccomandare costantemente il rispetto delle regole cautelari. In tale contesto è necessario dover distinguere la vigilanza nell’intervento chirurgico in equipe dal c.d. principio di affidamento.
Per ciò che concerne la prima ipotesi va ribadito il principio che nel corso di un intervento chirurgico in equipe, i sanitari non possono limitarsi a svolgere le funzioni specifiche che sono loro affidate ovvero su ciascuno grava l’obbligo di controllare che anche gli altri componenti stiano eseguendo le attività di propria competenza in maniera corretta. Se, poi, nel corso di tale attività di vigilanza dovessero essere rilevati errori evidenti e non settoriali e questi possono essere emendati con l’ausilio delle conoscenze scientifiche comuni del professionista medio, agli stessi è necessario porre immediato rimedio. Abbiamo, poi, il principio dell’affidamento che in sostanza risulta essere un principio di carattere generale ed è stato riaffermato di recente dalla Corte d’Appello di Milano, la quale né ha, però, precisato i confini, nella Sentenza recante numero 1877 del 2020.
In particolare, la predetta regola lascia spazio al diverso principio di affidamento durante tutte le fasi dell’intervento in cui ciascun operatore sanitario ha un ruolo ed un compito nettamente distinti rispetto a quello degli altri: in tali fasi, dell’errore o dell’omissione eventualmente verificatasi può essere chiamato a rispondere esclusivamente chi abbia in quel momento la direzione dell’intervento o chi abbia commesso un errore che può essere riferito esclusivamente alle sue competenze specifiche.
In definitiva, come già ampiamente affermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione nella precedente pronuncia recante numero 22007 del 2018, non può essere possibile trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generalizzato di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione negli spazi di competenza altrui.