La sentenza: incompatibilità fra compravendita e locazione operativa
23 Luglio 2022Il Tribunale di Bologna seconda sezione Civile ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo patrocinata dall’ avvocato sorrentino Luca Vittorio Raiola (nella foto) e creando così un importante precedente nazionale e stabilisce con sentenza n. 1901 del 2022 l’incompatibilità del contratto di compravendita con la locazione operativa: sono nulli tutti i contratti/moduli predisposti dalle società venditrici di apparecchiature sanitarie (ma non solo) che “sommano” queste figure contrattuali. La causa, inizialmente radicata presso il Tribunale di Torre Annunziata, spostata a Bologna per motivi di competenza territoriale, vedeva contrapposti un odontoiatra, difeso dall’Avv. Luca Vittorio Raiola, e una importante società attiva nella commercializzazione di macchinari e prodotti per la somministrazione di servizi alla persona. Tramite un proprio agente di commercio la società aveva fatto firmare all’odontoiatra un contratto di vendita denominato “Contratto vendita – i dispositivi” con il quale l’odontoiatra accettava in realtà come forma contrattuale la locazione operativa. Successivamente all’odontoiatra non arrivava nessuna comunicazione relativa al rigetto della propria richiesta di locazione operativa e, incredibilmente, la società pretendeva che il contratto si “trasformasse” in una compravendita e intimava ingiunzione di pagamento. A quel punto l’odontoiatra si rivolgeva all’avvocato Raiola per opporsi alla pretesa della società. Il Tribunale di Bologna riconosceva le sottili e stringenti motivazioni logiche dell’avvocato Raiola per il quale un contratto di locazione operativa non può sommarsi a quello di compravendita in quanto le “cause negoziali” sono completamente diverse ed un contratto che le somma, oltre ad essere ambiguo è, soprattutto, nullo. Ed infatti nella sentenza si legge che: “(…) Considerate le suddette circostanze di fatto, il punto 3 del contratto de quo rende esplicita l’ambiguità della proposta contrattuale formulata dall’opposta tramite il modulo dalla medesima predisposto, in particolare laddove fa riferimento ad un acquirente sottoscrittore di un contratto di locazione operativa, cioè ad una situazione di evidente incompatibilità giuridica con lo schema negoziale della compravendita; la compravendita, infatti, ha per causa il trasferimento della proprietà di un bene dietro il corrispettivo di un prezzo, mentre la locazione operativa è una formula alternativa all’acquisto, che consente ad una attività imprenditoriale, dietro pagamento di un canone periodico, di avere la disponibilità di un bene per una durata prestabilita (nel caso di specie 48 mesi), unitamente ad una serie di servizi correlati; i beni necessari all’attività vengono quindi dati in locazione al cliente finale senza che quest’ultimo ne diventi in automatico il proprietario. I due tipi contrattuali hanno quindi cause distinte e incompatibili tra di loro, di conseguenza la fattispecie in esame non è configurabile come contratto di compravendita, atteso che la locazione operativa, quale selezionata dall’odierno opponente, prevede il godimento del bene soltanto per la durata prestabilita e solo in via eventuale l’utilizzatore ha facoltà di chiederne il trasferimento di proprietà. (…)”. Il Tribunale inoltre condannava alla refusione delle spese di giudizio la società a favore dell’avvocato Raiola il quale dichiara: “Io e il mio assistito siamo molto soddisfatti. Questa sentenza a mio avviso è importante e costituisce un’applicazione delle più moderne teorie e della più attenta giurisprudenza in materia di causa negoziale. Del resto, come ho sempre sostenuto, il diritto è una scienza.”.