Le cure a casa per i malati Covid spettano solo alle Usca
21 Novembre 2020I medici di Medicina generale risulterebbero investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covi del tutto impropria, che dovrebbe spettare unicamente alle Unità speciali di continuità assistenziale.
Il Tar Lazio in una recentissima sentenza, Sezione terza quater, recante numero 1191 del 2020, ha stabilito che l’assistenza a domicilio dei pazienti affetti da Covid non può spettare ai medici di Medicina generale, bensì alle sole Unità speciali di continuità assistenziali (Usca). Nel caso di specie il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del Sindacato dei medici italiani (Smi) avverso una serie di provvedimenti della Regione Lazio che estendevano alla figura dei medici di Medicina Ggenerale questo ruolo. Secondo il Sindacato ricorrente, in virtù dei provvedimenti della Regione Lazio impugnati, i medici di Medicina generale risulterebbero investiti di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti Covi del tutto impropria, che per legge (articolo 8 D.L. numero 14 del 2020 ed articolo 4 bis del D.L. numero 18 del 2020) dovrebbe spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, queste ultime istituite dal legislatore nazionale d’urgenza, proprio per assolvere esclusivamente a tale scopo.
Sempre secondo il sopra citato Sindacato, in tal modo i medici di medicina generale sarebbero gravati di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del servizio sanitario venendo, in tal modo, pericolosamente distratti e, di fatto, sollevati dal loro precipuo compito che è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i tanti pazienti non COVID, molti dei quali affetti da gravi patologie.
Nell’accogliere il ricorso, il Tar Lazio ha ritenuto determinante la previsione contenuta nell’articolo 8, comma 1, del citato D.L. numero 14 del 2020, secondo cui “al fine di consentire al medico di Medicina generale o al pediatra di libera scelta oppure al Medico di Continuità Assistenziale di garantire l’attività assistenziale ordinaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano istituiscono, entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso una sede di continuità assistenziale già esistente un’unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero”. Ebbene, tale disposizione, secondo il Tar, rende illegittima l’attribuzione di tale compito ai medici di Medicina generale, i quali dovrebbero occuparsi, invece, solo dell’assistenza domiciliare ordinaria (non Covid). In pratica, l’assistenza domiciliare dei malati Covid demandata alle Usca costituisce secondo la norma primaria dell’articolo 8, sopra citato, così come del successivo articolo 4 bis che lo ricalca, non una semplice eventualità ossia una mera possibilità di intervento tra le molte, bensì il precipuo ed esclusivo obiettivo delle Usca, ossia l’unico intervento che tali Unità speciali dovrebbero eseguire.
Infine, il Tar Lazio ha anche evidenziato che oltre alla norma appena indicata sarà da prendere in considerazione anche la diversa copertura assicurativa antiinfortunistica dei medici di famiglia i quali, al contrario dei colleghi che operano nelle Usca, non hanno alcuna copertura Inail nel caso si infettino a causa del contatto con pazienti Covid e la loro copertura assicurativa sottoscritta da Enpam ha rifiutato, addirittura, il risarcimento.