Lo psicologo a scuola
22 Gennaio 2020Una nuova proposta di legge prevede la presenza fissa nelle scuole, per trentasei ore settimanali, della figura dello specialista psicologo-psicoterapeuta.
La nuova normativa, attualmente allo studio della Commissione parlamentare, è principalmente finalizzata a regolamentare ed a rendere stabile, in ciascun istituto scolastico dell’intero territorio nazionale, il servizio di psicologia scolastica.
Gli obiettivi individuati nella suddetta proposta di legge nella quale, per l’appunto, è prevista la presenza costante di uno psicologo all’interno delle scuole sono i seguenti: contribuire al miglioramento della vita scolastica; supportare le istituzioni scolastiche, gli studenti, i docenti, il personale non docente e le famiglie; fronteggiare e prevenire i fenomeni di insuccesso formativo, dispersione ed abbandono scolastico, nonché di disagio sociale e relazionale degli studenti.
Sempre, poi, nell’ambito della proposta di legge ed in merito alla possibile organizzazione del servizio di psicologia scolastica, si prevede che ciascun servizio dovrà essere costituito da uno psicologo, per gli istituti scolastici con la presenza di un numero di studenti fino a quattrocento, tre psicologi negli istituti scolastici con un numero di studenti da quattrocento e fino ad ottocento ed, infine, almeno tre psicologi per gli istituti scolastici con un numero di studenti superiore ad ottocento unità.
Il servizio di psicologia dovrà, inoltre, assicurare la presenza permanente nella sede dell’istituto scolastico di uno psicologo per un minimo di trentasei ore settimanali e, sempre ciascun psicologo, nell’ambito di tale servizio, potrà coordinare anche un gruppo di tirocinanti abilitati all’esercizio della professione di psicologo.
La proposta di legge prevede, altresì, che all’interno dei servizi di psicologia scolastica potranno operare in qualità di psicologi solo i soggetti laureati in psicologia ed iscritti all’ordine professionale da non meno di cinque anni, con formazione ed esperienza curricolare nell’ambito degli indirizzi di psicologia clinica, dell’età evolutiva o della gestione delle organizzazioni. In tale quadro, la eventuale specializzazione post lauream, almeno quadriennale, costituisce criterio preferenziale per l’assegnazione al servizio di psicologia scolastica.
Attualmente tale proposta di legge è allo studio della preposta Commissione parlamentare. In seguito vedremo gli eventuali sviluppi una volta concluso l’intero iter parlamentare.