L’orario di vestizione va retribuito
24 Febbraio 2019La Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza recante numero 3901 dell’11.02.2019 ha sancito che l’orario necessario per la vestizione del personale sanitario va retribuito.
In pratica, quello preso in esame, è il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno e per il passaggio di consegne al personale del turno montante di altri 15 minuti.
La Corte d’Appello di Perugia aveva rigettato le richieste degli interessati, fondando la propria motivazione sul principio vigente nel pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario, per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate. A tal proposito, da quanto emerso in giudizio, non risultava che il dirigente del servizio infermieristico o gli altri organi competenti dell’Asl, avessero mai concesso tale autorizzazione o quanto meno, essa non era stata provata dai ricorrenti.
La Cassazione, invece, al contrario, ha deciso in favore dei ricorrenti applicando il seguente principio di diritto: “In materia di orario di lavoro, nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione – svestizione dà diritto alla retribuzione al di la del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.
In definitiva, sostiene la Cassazione, l’onere della vestizione dei sanitari non è imposto da un interesse aziendale ma da quello dell’igiene pubblica. Nello specifico, per ciò che concerne il lavoro nelle strutture sanitarie, la Sentenza ricorda che nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione – svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto.
Tutto ciò, anche se nel frattempo con il rinnovo del contratto siglato il 21 maggio 2018 – i fatti si riferiscono ad una data antecedente – è stata prevista la retribuzione del tempo di vestizione – svestizione, determinandola in 15 minuti per ogni turno di lavoro.
Infine, per completezza, la Corte ha ricordato come il diritto alla retribuzione di questo tempo, se dovuto, si prescrive nel termine di cinque anni.