Medici di famiglia, permanenza in servizio: polemica Asl Na3 e medici senza carriere

Medici di famiglia, permanenza in servizio: polemica Asl Na3 e medici senza carriere

28 Gennaio 2024 Off Di La Redazione

BOTTA…

 

Replica Asl Na 3 Sud

OGGETTO: Riscontro articolo contestazione mantenimento in servizio medici dì assistenza primaria a ciclo di scelta.

Con riferimento all’articolo pubblicato sul sito Tuttosanità.it dal Dott. Giuseppe Cacace, medico dì assistenza primaria a ciclo di scelta presso il Distretto 55, recante ··zone carenti, la soluzione (sbagliata) della Asi NaJ”‘, allegato alla presente, in cui è stata contestata la strategia di questa Azienda in merito al mantenimento in servizio dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta, che ne hanno fatto specifica domanda, oltre il 70° anno di età.

Si vuole precisare quanto segue:

l ) A fronte dei n. 51 medici dì assistenza primaria a ciclo di scelta che compiono il 70° anno di età nel 2024, sono pervenute, a questa Unità Operativa, solo n. 11 istanze di mantenimento in servizio oltre il 70° anno di età. A tal proposito bisogna tenere in considerazione che tali medici sono tutti massimalisti ossia hanno in carico un numero di assistiti quasi o superiore a 1500.

2) A seguito della procedura di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta per l’anno 2023, delle n. 84 carenze pubblicate, sono residuate le seguenti n. 9 carenze non assegnate nel mese di giugno 2023:

DISTRETTO AMBITO TERRITORIALE NUMERO CARENZE

54 San Giorgio a Cremano 3

58 Pompei 2

58 Santa Maria La Carità I

59 Sorrento l

59 Vico Equense 2

Si precisa che tali carenze sono oggetto di assegnazione mediante la Procedura SISAC, iniziata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale (Giunta Regionale della Campania) mediante pubblicazione delle stesse con il Decreto Dirigenziale n. 32 del 31/10/2023 (B.U.R.C. n. 79 del 06/11/2023), allegato alla presente. tuttora in corso, e di cui non si ha certezza dell’esito favorevole.

3) Delle n. 75 carenze assegnate. i seguenti n. 3 incarichi non si sono perfezionati a causa della rinuncia dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta risultati aventi diritto all’assegnazione degli stessi:

DISTRETTO AMBITO TERRITORIALE

50 Cercola

51 Pomigliano D’Arco

59 Massa Lubrense

Ne consegue. pertanto, che, di fatto, pennangono n. 12 carenze, di cui le suddette 3 carenze non saranno oggetto di assegnazione mediante la suddetta Procedura SJSAC in quanto la rinuncia ali’ incarico è pervenuta successivamente all’assegnazione delle stesse.

4) Da quanto precisato ai precedenti punti n. 2 e 3, si rileva con estrema chiarezza la grave carenza assistenziale presente nei predetti ambiti territoriali (si tenga conto che il rapporto ottimale I a 1300, applicato agli ambiti territoriali carenti, produce una mancata assistenza pari a l 2x 1300= I S .600 cittadini).

5) Si ritiene che le decisioni strategiche riguardanti il personale debbano necessariamente avvenire in un’ottica prospettica, come accade per il Piano Triennale del fabbisogno di personale per il personale dipendente, pertanto, per comprendere l’effettiva esigenza di mantenimento dei medici di assistenza primaria si è dovuto procedere con l’elaborazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta al 31/12/2023 e durante l’anno 2024, anche perché le cessazioni e i relativi mantenimenti in servizio riguardano. appunto, medici che cessano nel 2024 per compimento del 70° anno di età, e, per evitare, di prendere una decisione che escludesse parte dei medici interessati al mantenimento in servizio. non si è potuto attendere l’esito della procedura SISAC ancora in corso. così come non si può attendere l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta anno 2024 da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. In particolare, si è proceduto. nelle more del completamento della procedura SISAC, in quanto, anche se si considera che le n. 9 carenze. oggetto di assegnazione della procedura stessa, siano assegnate, permangono due tipi dì carenze che rientrano necessariamente in quelle che verranno comunicate per l’anno 2024, ossia: Le n. 3 carenze che corrispondono agli incarichi che non si sono perfezionati a seguito dell’assegnazione delle carenze 2023; Le carenze che si sono realizzate nel corso del 2023 a causa di cessazioni volontarie dei medici interessati che sono state comunicate successivamente alla data in cui questa Azienda ha comunicato gli ambiti territoriali carenti alla Regione.

6) Ciascuna Deliberazione di mantenimento in servizio, finora adottata da questa Azienda, è basata considerando la situazione assistenziale di ciascun Distretto interessato, e, in particolare: Verifica di carenza assistenziale del Distretto sia al 31/12/2023 e sia prospettica nel 2024, che comprendono anche le carenze non assegnate nel 2023 e quelle per cui non si sono completati gli incarichi, e le carenze che si sono realizzate durante il 2023 successivamente alla data di comunicazione e pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta da parte della Regione a causa di cessazioni volontarie da parte dei medici, che si ricorda possono cessare con un semplice preavviso di 60 giorni, e le cui comunicazioni sono pervenute successivamente alla data di comunicazione delle zone carenti da parte di questa Azienda; Numero di assistiti in carico a ciascun medico in servizio presso il Distretto e verifica della possibilità di ridistribuire gli assistiti in carico ai medici che cessano ai medici presenti nel territorio (Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 16/01/2024 – Relazioni prot. n. 245036 del 20/12/2023 e prot. n. 4300 del OSIO 1/2024; Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 15/0112024 – Relazioni prot. n. 245038 del 20/12/2023 e prot. n. 4305 del 05/01/2024; Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 16/01/2024 – Relazioni prot. n. 244211 del 20/12/2023 e prot. n. 3282 del 04/01/2024).

7) Non si è proceduto mediante incarichi provvisori in quanto il parere interpretativo dalla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale del Ministero della Salute, DG PROF /3/P/ l .8.d.n. l. I /2023/ 1, stabilisce·· … una volta accertata tale assenza attraverso le predette procedure, si provvederà al trattenimento in servizio del medico interessato, garantendo la continuità dell’assistenza attraverso gli incarichi a tempo indeterminato, in luogo degli incarichi provvisori previsti nell’ambito degli ordinari istituti dell’ ACN di settore, questi ultimi conferibili solo in ultima istanza”.

8) Si è stabilito di trattenere i medici in servizio oltre il 70° anno di età fino al completamento della procedura di assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria a ciclo di scelta da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale per l’anno 2024, poiché la ratio dell’art. 4, comma 9-octiesdecies, del Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito  con modificazioni, dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, è da ricercare nell’assenza di personale medico collocabile e, pertanto, l’individuazione dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta aventi diritto a seguito della suddetta procedura di assegnazione fa venire meno il presupposto del mantenimento in servizio del medico interessato. Quanto sopra evidenzia che la decisione del mantenimento in servizio dei medici di assistenza primaria a ciclo di scelta oltre il 70° anno di età, che ne hanno fatto richiesta, è avvenuta con il solo fine di garantire l’interesse pubblico di assistenza al cittadino nei territori risultati carenti sulla base di dati evidenti riguardanti la situazione assistenziale nei diversi ambiti territoriali di questa Azienda, e, soprattutto, per rispettare il principio di libertà della scelta del medico da parte del cittadino ai sensi dell’art. 39 dell’ A.C.N. per la Medicina Generale del 28/04/2022, e, pertanto, per garantire allo stesso di essere assistito nel proprio comune di residenza senza dover essere costretto a fare scelte al di fuori dell’ambito dì appartenenza a causa dell’assenza di medici nello stesso. Si conferma, pertanto, la legittimità delle Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 16/01/2024, Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 15/01/2024 e della Deliberazione del Direttore Generale n. 7 6 del 16/01/2024, e si comunica che, alla data odierna, nessuna contestazione di sorta né istanze volte all’esibizione degli atti è pervenuta alla scrivente. Quanto al contenuto dell’articolo, si ritiene che lo stesso sia impreciso e contraddittorio, soprattutto nel punto in cui afferma “Questa improvvida decisione rischia di produrre una vacatio assistenziale ai cittadini, con potenziale sequela di contenziosi legali da parte dei medici aventi diritto danneggiati”, in quanto prima contesta il mantenimento in servizio dì n. 3 medici di medicina generale che continueranno a garantire l’assistenza primaria negli ambiti di appartenenza, e, poi, dichiara che tale decisione rischia di produrre una “vacatio assistenziale” ai cittadini.

Si resta disponibile a fornire ogni altra utile informazione.

 

Distinti saluti

& Risposta

Abbiamo preso atto della replica (prot. 20623 del 24/01/2024) pubblicata a firma dei dottori Giuseppe Esposito e Giuseppe Di Maio, rispettivamente Direttore della UOC Gestione Risorse Umane e Dirigente Amministrativo Settore Personale Convenzionato dell’Asl Napoli 3 Sud.

Dobbiamo constatare con amarezza la grande confusione e incompetenza sulla materia dei dirigenti aziendali in questione. 

Anzitutto nella loro comunicazioni, i dirigenti hanno omesso di spiegare per quale motivo, per le carenze in oggetto individuate nell’anno 2023, non siano state esperite tutte le procedure atte alla individuazione dei medici aventi diritto, ad esempio convocando prima i medici iscritti al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, che possono acquisire incarichi a tempo indeterminato e non provvisorio, piuttosto che prorogare incarichi a medici di famiglia ultrasettantenni.

In secondo luogo si stravolge il contenuto dell’art. 4, comma 9-octiesdecies, del decreto legge n. 198 del 29/12/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 e del parere del comitato tecnico del Ministero della Salute, in quanto in esso non si fa alcun riferimento al rispetto del rapporto 1:1300 tra medici ed assistiti normato nell’Accordo Collettivo Nazionale, ma alla semplice presenza sul territorio di “offerta di personale medico convenzionato collocabile”. 

Tutto questo ha un senso logico, se teniamo anche in considerazione il carattere emergenziale e transitorio della norma, che ha un termine di decadenza fissato al 21/12/2026.

Agli scriventi risulta che, negli ambiti di San Giorgio a Cremano, Torre del Greco e Sorrento, siano già in servizio medici di famiglia sufficienti in grado di offrire

assistenza sanitaria alla popolazione (ricordo che ogni medico di famiglia può acquisire fino a 1500 assistiti più eventuali 75 ricongiungimenti familiari), per cui le proroghe non possono essere concesse. 

I colleghi eventualmente interessati a prorogare il rapporto lavorativo oltre i 70 anni potrebbero semmai più utilmente offrire la loro abnegazione ed il loro spirito di sacrificio nelle tante zone disagiate della Campania (dal Cilento alle zone montuose interne), quelle sì davvero bisognose di una assistenza sanitaria cronicamente carente. Detto ciò, ci rattrista e ci sconcerta che la dirigenza sanitaria di una azienda pubblica, che dovrebbe innanzitutto garantire la tutela della Salute dei Cittadini, si sta dimostrando non in grado di applicare la volontà del Legislatore, per arginare una eventuale emergenza assistenziale, poiché la Legge è utile esclusivamente se non ci sono medici in grado di assorbire i pazienti lasciati dal medico che va in pensione e se, attuate tutte le procedure di assegnazione di ambiti carenti. Confondere la libera scelta (la libera scelta del medico da parte dei cittadini va esercitata per i medici under 70, poiché il 70enne è utile solo ed esclusivamente come riserva!) ed il rapporto ottimale, normati nell’ACN della Medicina Generale, con tale Legge, dimostra la totale incompetenza di certi dirigenti nella governance della Sanità Pubblica. 

Perché se non ci fosse ignoranza e inadempienza, saremmo costretti a pensare che ci sia mala fede, che andrebbe a configurare un reato con dolo e un reato amministrativo con danno erariale (gli stipendi dei medici sono soldi pubblici!) in quanto applicare la Legge, come è riportato nel suddetto documento aziendale, andrebbe solo ad avvantaggiare pochi, danneggiando la tutela della Salute Pubblica.

Dott. Giuseppe Cacace

Medico di Assistenza Primaria – Distretto 55 Ercolano

Paola Tammaro

Medico di Assistenza Primaria – Distretto 50 Volla

Coordinamento Medici senza Carriere