Medici, differenze tra segreto professionale e rispetto della privacy
16 Settembre 2020In ogni caso, resta, comunque, fermo il fatto che il medico non deve rendere testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale.
Il codice deontologico impone al medico di mantenere il segreto professionale su tutto ciò di cui è a conoscenza in virtù dello svolgimento della sua attività oltre al rigoroso rispetto della privacy di ciascun assistito. Per ciò che concerne il segreto professionale, a disciplinarlo è l’articolo 10 del codice deontologico il quale statuisce che chi non rispetta quanto in esso prescritto può incorrere in una responsabilità deontologica e non solo.
Infatti, in tema di gravità della violazione dell’obbligo del segreto professionale, va ribadito che il sopra menzionato codice deontologico prevede che il mancato rispetto del segreto risulterà essere più grave se da esso possa derivare o un profitto per il medico o per terze persone oppure nocumento per la persona assistita o per altri.
Vi sono, però, delle eccezioni all’obbligo del segreto professionale e queste si manifestano allorquando sussiste una giusta causa prevista dall’ordinamento oppure è necessario adempiere un obbligo di legge. In tal caso sarà possibile rivelare fatti o circostanze che normalmente sarebbero coperti dal segreto.
In ogni caso, resta, comunque, fermo il fatto che il medico non deve rendere testimonianze su fatti e circostanze inerenti al segreto professionale e che quest’ultimo non viene meno in conseguenza della sospensione della professione o dell’interdizione dal suo esercizio, né a seguito della cancellazione dagli albi. L’obbligo del segreto professionale avrà sempre valore e non verrà meno nemmeno in caso di morte della persona assistita.
Per ciò che concerne, invece, il rispetto della privacy, la questione è sicuramente diversa.
Una volta ottenuto il consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante legale, il medico diviene titolare del trattamento dei dati personali e deve rispettare la riservatezza, in particolar modo con riferimento ai dati relativi alla salute ed alla vita sessuale dell’assistito.
In caso di pubblicazioni o divulgazioni scientifiche, inoltre, sarà necessario assicurare la non identificabilità dei soggetti coinvolti. Inoltre, il codice deontologico precisa, altresì, che il medico non collabora nella costituzione, nella gestione o nell’utilizzo di banche dati aventi ad oggetto informazioni relative agli assistiti se mancano delle garanzie sull’acquisizione preliminare del consenso informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati.
Infine, in materia di dati sensibili che sono idonei a rivelare lo stato di salute dell’assistito, il codice deontologico stabilisce che il loro trattamento è possibile solo con il consenso informato dell’assistito stesso o del suo legale rappresentante e rispettando sempre le condizioni specifiche stabilite dalla normativa in materia di privacy.