Medico condannato per truffa
5 Dicembre 2019Lo specialista, omettendo la timbratura, aveva reiteratamente attestato un numero di ore lavorative superiore a quelle effettivamente svolte mediante artifizi e raggiri.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione seconda penale, con Sentenza recante numero 29628 dell’08 luglio 2019, ha condannato un medico ospedaliero per truffa aggravata ai danni di una Ausl per essersi allontanato temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura di cartellino, i periodi di assenza.
Nel caso de quo, la Corte ha specificato che il reato di truffa aggravata si realizza a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, in quanto tra le conseguenze suscettibili di valutazione economica vi rientrano anche quelle connesse alla violazione degli obblighi contrattuali a carico del dipendente pubblico.
Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha preso avvio con l’esercizio dell’azione penale nei confronti di un dirigente medico che, in servizio in un’unità operativa di un plesso ospedaliero, aveva reiteratamente attestato un numero di ore lavorative superiore a quelle effettivamente svolte mediante artifizi e raggiri, consistiti nel non timbrare il cartellino in uscita quando si allontanava in assenza di autorizzazione per svolgere incombenze private e nel sottoscrivere autocertificazioni che dovevano giustificare l’omessa timbratura, contenenti dati non veritieri, inducendo così in errore l’Azienda sanitaria e procurandosi un ingiusto profitto in danno della stessa.
Nella Sentenza sopra indicata, la Cassazione afferma che, integra il reato di truffa aggravata, la condotta del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino, i periodi di assenza. In tal caso, sostiene sempre la Corte, il reato si realizza a prescindere dal danno economico, poiché la condotta del dirigente medico incide notevolmente in maniera negativa sull’organizzazione dell’ente e compromette gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l’ente al suo dipendente.
Infatti, i Supremi Giudici hanno ribadito il principio che in tema di truffa contrattuale, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che quest’ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell’agente dal quale sia tratto in errore. In relazione al caso di specie, il meccanismo truffaldino posto in essere dal sanitario incideva direttamente sulle prestazioni orarie effettivamente eseguite, facendo figurare la sua presenza in ufficio allorquando era altrove e ridondando anche sull’eccedenza oraria suscettibile di recupero. Ed è proprio sul sistema dei recuperi orari che, secondo la Suprema Corte, si riconnette il danno immediato e diretto per la P.A., privata delle prestazioni lavorative, anche di carattere organizzativo, cui il dipendente era tenuto, e che hanno contenuto indiscutibilmente patrimoniale, con ricadute anche sulla continuità ed efficienza del servizio.
Per tali motivi, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto di condannare il dirigente medico in questione per aver commesso truffa aggravata a danno dell’Azienda per la quale svolgeva la propria attività lavorativa.