Medico e paziente: il dovere di informare
6 Maggio 2019Rientra tra gli obblighi professionali dello specialista garantire un’informazione accurata e chiara all’assistito sulle sue condizioni cliniche.
Il medico, perché possa affermare di aver adempiuto al proprio dovere di comunicazione, deve fornire al paziente tutte le spiegazioni sul suo stato di salute adeguandole alla capacità di comprensione del suo interlocutore.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza numero 6688 del 2018, si è pronunciata in merito allo spinoso tema della comunicazione tra medico e paziente; il dovere di comunicazione in capo al medico, infatti, non è strettamente legato al momento della formazione del consenso informato ma si estende all’intero rapporto intercorso tra l’assistito ed il medico.
Secondo la Cassazione l’obbligo di una informazione al paziente da parte del medico che sia effettuata in modo completo e con modalità congrue caratterizza la professione sanitaria, più che logicamente dato che il medico ha come oggetto della sua attività un corpo altrui.
In definitiva, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sviluppato il concetto della necessaria informazione non solo riguardo alla decisione di sottomettersi ai trattamenti proposti dal medico – il cosiddetto e ben noto consenso informato – ma, altresì, laddove la conoscenza concerne risultati diagnostici così da costituire il presupposto dell’esercizio del diritto di autodeterminazione in ordine alle scelte successive della persona – paziente.
Quindi, l’inadempimento dell’obbligo informativo può ledere il diritto all’integrità psico fisica ma può parimenti ledere il diritto all’autodeterminazione.
Autodeterminazione che, ormai, struttura precipuamente il rapporto tra paziente e medico e che deve essere tutelata in modo effettivo e concreto, mediante informazioni trasmesse con modalità adeguate alle caratteristiche della persona che le riceve.
La Cassazione conclude che nel caso, quindi, in cui un medico effettua un esame diagnostico entrando in diretto contatto con il paziente, dovrà dare l’informazione in termini non professionalmente criptici bensì adeguati alle conoscenze ed allo stato soggettivo del paziente, spiegando non solo il significato del referto ma, anche, delle conseguenze che se ne dovrebbero trarre.