Ministero salute, ecco il decreto che rimodula l’organizzazione del Sistema

Ministero salute, ecco il decreto che rimodula l’organizzazione del Sistema

12 Giugno 2022 0 Di La Redazione

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato il 9 giugno il decreto che definisce i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS): Regioni e delle Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della salute.

Il decreto, su cui è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 giugno, dà seguito alla previsione normativa di cui all’art. 27 del DL 36/2022 che ha istituito il SNPS “allo scopo  di  migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”.

L’istituzione del SNPS fa parte degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

A seguire gli articoli del provvedimento varato da Speranza:

Art. 1 

Finalità 

  1. Il presente decreto individua gli specifici compiti che tutti i soggetti di cui all’articolo 27, comma 4,  del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, svolgono nell’ambito del SNPS, per l’espletamento delle  funzioni definite dal comma 3 del summenzionato articolo 27. 

Art. 2 

Compiti delle Regioni e delle Province autonome 

  1. Allo scopo di espletare le funzioni previste dal Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi  ambientali e climatici, di seguito “SNPS”, sono individuati i compiti delle Regioni e delle Province  autonome di Trento e Bolzano da adempiere sulla base della propria autonomia organizzativa.  2. Per le finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome:  
  2. a) istituiscono il Sistema Regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, di seguito  “SRPS”, assicurando l’approccio integrato One Health nella sua evoluzione “Planetary Health”,  che concorre, a livello regionale, al perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria del  SNPS, di cui fanno parte, in una logica di rete, i dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7  e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. tra di loro e con le altre strutture  sanitarie e socio-sanitarie, nonché gli altri enti del territorio di competenza, avvalendosi anche degli Istituti zooprofilattici sperimentali;  
  3. b) individuano tra i soggetti che costituiscono SRPS la struttura che svolge le funzioni di  coordinamento ed è responsabile dell’attuazione delle politiche di prevenzione primaria di  competenza e della gestione degli aspetti operativi connessi;  
  4. c) definiscono e attuano a livello regionale le politiche di prevenzione primaria includendo la salute  nei processi decisionali territoriali, individuano una task force a garanzia dell’intersettorialità  coinvolgendo quegli ambiti le cui politiche a vario titolo hanno impatto sulla relazione ambiente salute-clima nei processi riguardanti le funzioni dell’SRPS; 
  5. d) sviluppano e consolidano le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali,  ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di  rischio ambientale; la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti 

sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il  monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria;  e) per il raggiungimento delle finalità del punto d), garantiscono l’integrazione dei sistemi  informativi regionali, di quelli dei dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. e delle altre strutture sanitarie e socio sanitarie, nonché degli altri enti del territorio di competenza, che concorrono al raggiungimento  degli obiettivi del SRPS, al fine di ottimizzare l’analisi dei rischi sanitari associati direttamente e  indirettamente a determinanti ambientali e climatici; 

  1. f) provvedono ad assicurare ai dipartimenti di prevenzione di cui agli articoli 7 e 7-bis del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. le risorse strumentali ed umane adeguate in quantità  e qualità a garantire la compiuta attuazione ai livelli essenziali di assistenza in materia di  prevenzione collettiva, con particolare riferimento al miglioramento dei processi inerenti alla  valutazione della componente salute nelle procedure di valutazione ambientale; 
  2. g) programmano e realizzano interventi di comunicazione e di formazione per promuovere il  miglioramento della capacità gestionale territoriale di prevenire e controllare i rischi sanitari  associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici, anche derivanti da  cambiamenti socio-economici, nonché per sensibilizzare la popolazione sulle medesime  tematiche. 

Art. 3 

Compiti degli Istituti zooprofilattici sperimentali 

  1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, nell’ambito delle proprie specifiche competenze:  a) collaborano alla programmazione nazionale e regionale al fine di integrare la sorveglianza  epidemiologica, il monitoraggio, la valutazione dei risultati, la valutazione del rischio e gli  interventi associati all’utilizzo degli animali e dei prodotti di origine animale come indicatori di  contaminazione ambientale;  
  2. b) concorrono all’individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio  innovativi diretti al perseguimento delle finalità del SNPS;  
  3. c) partecipano e supportano nell’implementazione degli atti di programmazione in materia di  prevenzione e contribuiscono alla definizione ed all’attuazione dei livelli essenziali di assistenza  associati a priorità di prevenzione; 
  4. d) individuano i fabbisogni formativi in materia di prevenzione associata all’utilizzo degli animali  e dei prodotti di origine animale come indicatori di contaminazione ambientale, promuovono e  realizzano, anche in collaborazione con altri enti, programmi di formazione che rispondano alle  esigenze emerse.  

Art. 4 

Compiti dell’Istituto Superiore di Sanità 

  1. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l’Istituto  Superiore di Sanità, di concerto con il Ministero della salute, svolge funzioni di coordinamento,  indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS, al fine di contribuire allo sviluppo e  all’armonizzazione dello stesso. 
  2. I compiti di coordinamento e supporto dell’Istituto Superiore di Sanità comprendono, in via  prioritaria: 
  3. a) identificazione, sviluppo e aggiornamento di approcci, criteri, metodi e procedure di valutazione  di rischi e impatti sanitari e loro promozione e accettazione a livello regolatorio in linea con  l’evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, sia in riferimento alle diverse vie e fonti di  esposizione a fattori ambientali e climatici (scenari di esposizioni aggregate e multiple) sia alla  parte di tossicologia predittiva e caratterizzazione del pericolo; 
  4. b) definizione di direttive, linee guida e standard sanitari (health and evidence-based) per il controllo  dell’esposizione ambientale, di pericoli chimici, biologici e fisici, mediante approcci di  tossicologia predittiva ed epidemiologia; 
  5. c) ricerca, raccolta, analisi, sintesi e comunicazione di dati resi disponibili da tutte le componenti  del SNPS nei settori scientifici e tecnici nei settori di competenza e per le finalità di cui al presente  decreto; 
  6. d) interventi volti all’individuazione e alla definizione di rischi chimici, fisici e biologici emergenti  nei settori di competenza quali, tra l’altro, l’impatto sulla salute dei cambiamenti climatici, al fine  di contribuire alla definizione delle priorità nazionali di intervento in settori strategici anche  diversi da quello sanitario e ambientale, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 27  del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36;  
  7. e) assistenza tecnico-scientifica alle istituzioni nazionali o territoriali per la gestione di emergenze  o crisi sanitarie associate a determinanti ambientali e climatici; 
  8. f) istruzione, formazione e rafforzamento delle capacità del SNPS attraverso la formazione dei  professionisti della salute e dell’ambiente, in particolar modo nella valutazione dei rischi e  dell’impatto sulla salute con un approccio di prevenzione primaria, anche attraverso un  programma nazionale di formazione continua in salute ambiente biodiversità e clima;  
  9. g) proposta di iniziative volte al rafforzamento del ruolo del SNPS mirate, tra l’altro, allo sviluppo  di adeguate strategie di comunicazione su questioni ambientali e sanitarie e di misure efficaci per la loro attuazione, assicurando l’approccio One Health nel suo sviluppo Planetary Health;  
  10. h) contributo nella realizzazione e nell’aggiornamento di criteri, modelli e metodi di acquisizione,  elaborazione, integrazione, analisi, interpretazione e condivisione di dati di monitoraggio  ambientale e biomonitoraggio, integrati con aspetti di tipo meccanicistico e di plausibilità  biologica, al fine di adeguare i piani di sorveglianza epidemiologica alle migliori pratiche; 
  11. i) iniziative volte a promuovere e a rafforzare la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari ai  mutamenti ambientali e climatici anche derivanti da cambiamenti socio-economici, in coerenza  con i principi di equità e prossimità.  

Art. 5 

Compiti del Ministero della salute 

  1. Il Ministero della salute di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità:  
  2. a) garantisce il coordinamento delle strutture regionali del SNPS e l’uniforme applicazione delle  disposizioni di cui al presente decreto, avvalendosi, tra l’altro, della Commissione di  coordinamento strategico istituita in seno alla Direzione generale della Prevenzione sanitaria; 
  3. b) nell’ambito del coordinamento di cui al precedente comma a), promuove l’identificazione delle  aree prioritarie di prevenzione e controllo dei rischi sanitari associati direttamente e 

indirettamente a determinanti ambientali e climatici, per le finalità richiamate dall’art. 27, comma  3, lettera a) del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36.  

  1. Il Ministero della salute:  
  2. a) assicura il raccordo delle attività del SNPS con gli atti di programmazione e pianificazione  nazionali, anche al fine dell’implementazione dei sistemi informativi dello stesso;  b) garantisce l’adozione di tutti gli atti necessari a favorire il funzionamento del SNPS, anche a  livello regionale;  
  3. c) monitora costantemente avvalendosi, tra l’altro, della Commissione di coordinamento strategico,  l’attuazione dei provvedimenti adottati a livello nazionale e locale, valuta l’impatto delle azioni  poste in essere in esecuzione degli stessi e assicura impulso e supporto a garanzia del  raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 27 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36; 
  4. d) favorisce la rilevazione dei fabbisogni formativi dell’intero SNPS, con riferimento alle specificità  di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, promuove e coordina iniziative volte a colmare le carenze  rilevate; 
  5. e) convoca annualmente la Conferenza del SNPS, strumento permanente di partecipazione,  confronto, consultazione e proposta, di cui fanno parte tutti i soggetti del sistema, chiamati in tale  sede a relazionare sullo stato di attuazione delle misure adottate, ad illustrare eventuali difficoltà  applicative, a proporre soluzioni innovative al fine di favorire la compiuta realizzazione del  SNPS.  

Art. 6 

Trattamento dei dati personali  

  1. All’esito della rilevazione delle esigenze informative, con successivo decreto del Ministro della  salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le Regioni e le  Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati gli obblighi di comunicazione dei dati  personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  

Art. 7 

Clausola di invarianza finanziaria 

  1. All’attuazione del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.