Negligenza grave, l’aborto colposo diventa omicidio
25 Giugno 2019Quando c’è una disattenzione professionale significativa la fattispecie del reato penale perpetrato diventa più grave. In tal senso una recente sentenza della Suprema Corte.
La Suprema Corte di Cassazione, IV sezione penale, con una recentissima sentenza recante numero 27539 del 2019 ha stabilito che l’ostetrica che ha causato la morte del feto durante il travaglio del parto per omesso monitoraggio fetale che non aveva consentito di rilevare la sofferenza del feto in atto, commette omicidio e non aborto colposo. Secondo la Suprema Corte il momento della differenza tra aborto ed omicidio è l’inizio del travaglio, quando il feto raggiunge l’autonomia: il criterio del distacco dall’utero materno risulta, invece, abbandonato poiché non offre riferimenti temporali precisi.
Nel caso in esame la Cassazione ha messo in evidenza diversi punti: l’assenza di una tempestiva rilevazione della sofferenza asfittica, circostanza che avrebbe imposto di accelerare al massimo la fase espulsiva e l’estrazione del feto; il mancato espletamento dei necessari monitoraggi cardiotocografici, soprattutto in corrispondenza delle maggiori contrazioni provocate dalla somministrazione dell’ossitocina; la scorretta esecuzione del secondo e del terzo tracciato; il rilievo per cui la mancata o scorretta esecuzione non consentiva la rilevazione del battito cardiaco nel periodo in cui il feto stava mettendo in atto i meccanismi di compenso, precludendo così la possibilità di intervenire scongiurando la morte del feto mediante un taglio cesareo; le erronee rassicurazioni formulate al ginecologo sul regolare andamento del travaglio da parte dell’ostetrica nonostante la prosecuzione della sofferenza fetale per non meno di trenta minuti; l’impossibilità di riversare le responsabilità a carico di altri soggetti presenti in sala parto.
In definitiva, la sentenza ha evidenziato che l’ostetrica, in conseguenza degli errori e delle omissioni commesse in violazione dei propri doveri istituzionali, non aveva sollecitato l’attenzione del medico, il quale, se avesse conosciuto tempestivamente la situazione di sofferenza fetale, sarebbe potuto intervenire tempestivamente, scongiurando il verificarsi dell’evento letale.
La Cassazione non ha ritenuto nemmeno di concedere le attenuanti generiche poiché ha sancito che non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
In virtù di tutto quanto detto, pertanto, la Cassazione ha sancito il sopra enunciato principio in virtù del quale se l’ostetrica causa la morte del feto durante il travaglio del parto, si deve parlare di omicidio e non di aborto colposo.