Nuove misure anti-contagio e inasprimento sanzioni

Nuove misure anti-contagio e inasprimento sanzioni

27 Marzo 2020 0 Di Avv. Corrado Riggio

Il testo del Decreto prevede che, per contenere e ostacolare i rischi sanitari possono essere adottate,misure più restrittive di quelle Nazionali se il contagio non rallenta.

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore ufficialmente il nuovo Decreto denominato “LOCKDOWN ITALIA” recante n. 19 del 25.03.2020, con il quale sono stati previsti inasprimenti delle sanzioni per chi viola le norme ed altre restrizioni, al fine di tentare di bloccare il rapido diffondersi dell’epidemia COVID 19. Sono state previste multe da 400,00 a 3.000,00 Euro per chi contravviene alle regole anti-contagio ed, ancora, il positivo in quarantena, che consapevolmente viola il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione rischia il carcere da 1 a 5 anni e sono state inserite limitazioni o divieto di ingresso rispetto al territorio nazionale. Inoltre, le singole Regioni, in coordinamento col Governo, potranno adottare misure più restrittive di quelle Nazionali se il contagio non rallenta.

Il testo del Decreto prevede che, per contenere e ostacolare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possono essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, per periodi predeterminati di durata massima di 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020, dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020), una o più tra le misure previste dal decreto medesimo. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione, in relazione all’evoluzione epidemiologica del virus in questione, ed in conformità ai criteri di adeguatezza specifica e ai principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Il decreto legge elenca numerose restrizioni e regole, fondendo quelle già adottate coi diversi provvedimenti emergenziali:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Ed, ancora, sono state previstelimitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale, oltre alla circostanza che le Ordinanzeancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 giorni.

Per ciò che concerne, infine, le violazioni e le sanzioni và ricordato che il testo del nuovo Decreto contempla tre differenti tipologie. Quanto alle prime due, di natura amministrativa, in ipotesi di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa viene raddoppiata, e quella accessoria è applicata nella misura massima:

  • salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
  • nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Il riferimento all’ambito penale, contenuto nel decreto legge:

  • è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. Orbene la pena è contemplata all’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni.

Si è previsto, anche, uno sconto del 30% per chi effettua il pagamento entro e non oltre trenta giorni. Infatti, si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta, quindi la somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni (fino al 31 maggio) dalla contestazione o dalla notificazione. L’articolo 108, comma II, del d.l. 18/2020 ha infatti innalzato da 5 a 30 giorni, ma solo fino al 31 maggio, il lasso temporale entro il quale il trasgressore può pagare la sanzione beneficiando dello sconto (la somma di cui all’art. 202, comma II, del C.d.S., dal 17 marzo, data di entrata in vigore del d.l. n. 18, e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione.
E’ stato, inoltre, precisato che le disposizioni del d.l. che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (26 marzo), ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del D.Lgs. n. 507/1999.

Le sanzioni per le violazioni dei divieti elencati dal d.l. saranno irrogate dal Prefetto, mentre le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale saranno irrogate dalle stesse autorità che le hanno disposte.