Passaggi di facoltà, il Miur blocca i trasferimenti
29 Giugno 2020Il Ministero blocca l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie per gli iscritti a corsi di laurea affini.
Dopo centinaia di decisioni positive da parte dei giudici di Tar e Consiglio di Stato che hanno consentito negli anni a migliaia di studenti di passare da un corso di laurea affine a un altro e di immatricolarsi come ripetente, senza passare dai test d’accesso, ora il Ministero blocca i passaggi, nonostante la presenza di posti rimasti vacanti e che quindi andrebbero definitivamente perduti.
“La carenza di personale medico e sanitario è ormai cosa nota a tutti – dichiarano i legali dello studio Leone-Fell, Francesco Leone, Simona Fell e Chiara Campanelli – e ci siamo scontrati con la dura realtà proprio durante l’ultima emergenza Coronavirus. Il Ministero non solo mantiene il numero chiuso per Medicina, ma limita anche i passaggi da un corso di laurea a un altro, pur in presenza di posti disponibili. Il diritto allo studio viene calpestato ancora una volta, bloccando i sogni di centinaia di studenti che non potranno più ravvedersi e decidere di cambiare corso di laurea e seguire le proprie inclinazioni”
Nell’ultimo decreto ministeriale, che fissa i paletti per le prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato, il Ministero precisa infatti che: “… le iscrizioni ad anni successivi al primo, a seguito delle procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’ateneo di destinazione, possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti sede per iscriversi al medesimo corso di laurea o passaggio ad altro corso in atenei esteri, passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia o comunque, in presenza di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell’anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione, pubblicati dal Ministero dell’università e ricerca.
Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi.
I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. A tal fine, non è richiesto l’avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione. La presente disposizione si applica a tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale verso i quali i richiedenti abbiano inoltrato domanda di iscrizione ad anni successivi a seguito dei relativi avvisi pubblicati dagli atenei.
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili”.
In buona sostanza, il Miur da un lato, con successivo decreto, renderà noti i posti disponibili e li aumenterà, ma dall’altro lato non consentirà più per l’anno 2020/21 l’immatricolazione come ripetenti e bloccherà la possibilità di presentare istanze al di fuori della pubblicazione dei bandi. In altre parole, con queste disposizioni, limita il diritto allo studio e la possibilità di effettuare cambi di corso di laurea, pur avendo sostenuto le medesime materie e aver dimostrato, con i fatti, la predisposizione allo studio degli insegnamenti del corso di laurea.