Per condannare il medico vanno ricostruiti i profili di colpa
16 Marzo 2021Responsabilità medica: va annullata la condanna se il giudice non ricostruisce i profili di colpa, il rapporto di causalità ed il comportamento alternativo corretto.
La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2021 recante numero 4063 ha sancito che la condanna penale del medico va annullata se il Giudice nel corso del procedimento giudiziario non ha provveduto a ricostruire in maniera precisa i profili di colpa, il rapporto di causalità ed il comportamento alternativo corretto. In definitiva, al fine della sussistenza della responsabilità del sanitario per omicidio o lesione colpose è necessario che il Giudice offra un quadro soddisfacente del caso con riferimento agli aspetti relativi alla colpa del medico ed al grado della colpa, al rapporto di causalità tra condotta ed evento ed al giudizio controfattuale. L’introduzione ad opera del D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 08.11.2012 n. 189, c.d. decreto Balduzzi, del parametro di valutazione dell’operato del sanitario costituito dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico assistenziali, con la successiva conferma di detto parametro ad opera della Legge 08.03.2017 n. 24, ha modificato i termini del giudizio penale imponendo al Giudice, non solo una compiuta disamina della rilevanza penale della condotta colposa ascrivibile al medico alla luce di tali parametri, ma ancor prima, una indagine che tenga conto dei medesimi parametri allorchè si accerti quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto che si doveva attendere dal professionista, in funzione dell’analisi controfattuale della riferibilità causale alla sua condotta dell’evento lesivo. A seguito dell’entrata in vigore del decreto Balduzzi, accanto ad alcune Sentenze nelle quali si ritiene necessario accertare se vi sia stato un errore determinato da una condotta negligente o imprudente, pur a fronte del rispetto delle linee guida, ve ne sono altre secondo cui la disciplina dell’art. 3 della legge Balduzzi, pur trovando terreno d’elezione nell’ambito dell’imperizia, può tuttavia venire in rilevo anche quando il parametro valutativo della condotta dell’agente sia quello della diligenza o comunque in ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall’imperizia.
Sul punto, sono intervenute anche le Sezioni Unite, a seguito dell’introduzione dell’art. 590 sexies c.p., ad opera della c.d. Legge Gelli, le quali hanno stabilito che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni derivanti dall’esercizio di attività medico chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali; c) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alle specificità del caso concreto; d) se l’evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni, di linee guida o buone pratiche clinico assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico (vedi Cassazione Penale, Sezioni Unite n. 8770 del 22.02.2018). In pratica, con l’entra in vigore della c.d. Legge Gelli, il parametro dell’imperizia ha assunto maggiore importanza ed è necessario verificare in concreto quale fosse la legge penale maggiormente favorevole con riferimento ai fatti risalenti all’epoca precedente all’ultimo intervento legislativo. In definitiva, i Supremi Giudici hanno stabilito nella Sentenza del 2021, sopra richiamata, che prima di procedere alla condanna del sanitario i Giudici di merito avrebbero dovuto verificare l’esistenza di linee guida, stabilire il grado di colpa tenendo conto del discostamento da tali linee guida o, comunque, del grado di difficoltà dell’atto medico, stabilendo la qualità della colpa (imprudenza, negligenza o imperizia) ed il suo grado al fine di verificare se il caso rientrasse in una delle previsioni più favorevoli. Ovvero, l’errore, di per sé, non vale a tradursi nell’immediato riconoscimento della responsabilità penale; nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, deve necessariamente farsi luogo ad un ragionamento controfattuale che deve essere svolto dal Giudice in riferimento alla specifica attività richiesta dal sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l’evento lesivo.