Per il Giudice non c’è nesso tra vaccini ed autismo
27 Gennaio 2019La suprema Corte di Cassazione con recentissima Sentenza del 2019 recante numero 2983 ha sancito l’assenza di causalità tra i vaccini obbligatori e l’autismo.
Nello specifico, la Cassazione ha confermato l’archiviazione pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari (Gip) di Milano relativamente alla denuncia presentata da due genitori di una bambina affetta da autismo infantile che, ad avviso dei denuncianti, era stato conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie.
In particolare, i Giudici si sono espressi in maniera chiara ed inequivocabile sulla circostanza che non sono in alcun modo “sindacabili in sede penale” le “direttive ministeriali fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici” che hanno escluso, appunto, il nesso intercorrente tra vaccino ed autismo e che, pertanto, non può configurarsi alcun reato.
La coppia in questione aveva presentato denuncia contro ignoti per lesioni per l’esecuzione materiale della vaccinazione nei confronti della propria figlia e denuncia per abuso d’ufficio nei confronti della Commissione medico ospedaliera di Milano che, inizialmente, nel febbraio 2016, aveva accolto la richiesta di indennizzo per danni alla salute avanzata, per l’appunto, dai denuncianti per poi revocarla solo pochi mesi dopo, per essersi adeguata alle indicazioni provenienti direttamente dal Ministero della Salute che, in relazione ai più recenti studi, aveva escluso il nesso tra vaccini ed autismo.
Secondo la Cassazione, infatti, il Gip di Milano ha archiviato correttamente le denuncie, precisando che quella per lesioni era addirittura tardiva in quanto, l’annullamento in autotutela del primo provvedimento era stato adottato in conformità alle direttive ministeriali, fondate sulle risultanze dei più recenti studi epidemiologici, nell’ambito di una valutazione discrezionale, di natura puramente tecnica e, pertanto, non sindacabile in sede penale.
In definitiva, la Cassazione con la sopra indicata Sentenza ha ritenuto che la base valutativa costituita da dati scientifici, e l’allineamento degli stessi in sede di revisione del precedente giudizio espresso, escludevano l’ingiustizia del danno e, anche a voler ritenere sussistente una violazione di legge, mancava un qualsiasi indizio che potesse far prospettare che la condotta irregolare si potesse inserire in un contesto di obiettiva volontà di abuso, volta a voler provocare un danno ingiusto alla piccola paziente.
Pertanto, la Corte ha dichiarato “inammissibile” per manifesta infondatezza i ricorsi di questa coppia di genitori specificando che “in assenza di un reato è inutile parlare di pertinenza e rilevanza delle prove integrative a fronte di un decreto di archiviazione emesso dopo la presentazione di una opposizione.
A conclusione di tale ragionamento giuridico, pertanto, la Corte di Cassazione ha nuovamente confermato, così come fatto in precedenti Sentenze, che non sussiste alcun nesso tra i vaccini disposti obbligatoriamente dal Ministero e l’autismo.