Prestazioni sanitarie, il rinvio non porta pena
23 Ottobre 2019La Suprema Corte ha statuito che il posticipo di pochi giorni per l’esecuzione di una attività ospedaliera non configura una responsabilità sanitaria.
La Cassazione, Sezione sesta civile, con Ordinanza recante numero 24514 del 2019 ha respinto la richiesta di risarcimento presentata da un paziente al quale era stato rinviato di due giorni l’inizio di una chemioterapia per l’assenza di un infermiere maschile per inserire un catetere vescicale. Secondo i Supremi Giudici, nel caso de quo, non sussiste alcun danno risarcibile e, pertanto, è inutile discorrere sull’esistenza o inesistenza di una condotta colposa da parte del personale sanitario.
Nello specifico, all’interno della struttura ospedaliera dove si era recato un paziente per iniziare un ciclo di chemioterapia, mancando in quel giorno un infermiere uomo per l’inserimento di un catetere vescicale necessario alla chemioterapia, l’intervento veniva rinviato ed il paziente ha richiesto, per tale motivo, un risarcimento del danno subito per tale ritardo, ma il Tribunale prima e la Cassazione poi hanno respinto tale richiesta. Il primo escludendo gli estremi della colpa civile del rinvio, la seconda perché non essendoci un danno risarcibile, ha ritenuto superfluo dibattere sull’esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario.
Il primo rifiuto alla richiesta di risarcimento del danno è stato quello del Giudice di Pace, cui si era rivolto inizialmente il paziente, il quale ha ritenuto quanto subito dallo stesso un mero fastidio insuscettibile di generare un risarcimento al danno.
Il secondo rifiuto, invece, è giunto dal Tribunale in funzione di Giudice d’Appello, il quale ha escluso che nella condotta del personale sanitario ci fossero gli estremi della colpa civile. Anzi, nel caso che ci occupa il Tribunale ha rilevato che una volta giunto nuovamente in ospedale accompagnato dalla Polizia municipale, al paziente fu proposto di sottoporsi immediatamente alla chemioterapia ed al suo rifiuto gli fu dato appuntamento di li a due giorni e, comunque, l’ospedale si era immediatamente attivato per trovare un sostituto all’infermiere mancante.
Infine, è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha ritenuto superfluo, non essendoci un danno risarcibile, discorrere sull’esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario. La Corte ha, altresì, anche respinto la richiesta di danno non patrimoniale alla persona in quanto la Sentenza d’Appello ha ritenuto non ci fosse una colpa civile a carico del personale dipendente della Asl anche in base alle circostanze che stabilire se una certa condotta illecita abbia causato una lesione della salute, se tale lesione sia stata o non sia stata grave, se abbia o non abbia avuto conseguenze futili, spetta solo ed esclusivamente al Giudice di merito ed a nessun altro.