Quando l’attendismo produce effetti letali
3 Marzo 2019La Cassazione, con un recente pronunciamento, ha riconosciuta la responsabilità penale del medico pediatra che ha rinviato una visita domiciliare.
La suprema Corte, Quarta sezione penale, con Sentenza del 23.01.2019 recante numero 3206, ha individuato come colposa la condotta tenuta da un medico pediatra il quale, accusato ex articolo 589 codice penale, per aver cagionato la morte di un bambino di diciassette mesi, aveva effettuato “colposamente” la visita domiciliare il giorno successivo alla richiesta.
Inoltre, lo stesso aveva anche sottovaluto pesantemente il quadro complessivo del piccolo paziente dal quale si evinceva una situazione di allarme, omettendo di indirizzare lo stesso al pronto soccorso più vicino per tutti gli accertamenti diagnostici e strumentali di laboratorio così come da raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso di specie.
Nello specifico, i Giudici della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso del sanitario addebitando allo stesso un atteggiamento “attendista” del tutto ingiustificato ed una grave nonché generale sottovalutazione del quadro clinico del neonato, discostandosi, in tal modo, da un approccio che sarebbe dovuto essere fulmineo e caratterizzato da una immediata visita del paziente.
Infatti, così come i protocolli prima richiamati impongono, sarebbe stato necessario non solo il pronto intervento ma anche l’eventuale ricovero presso una struttura ospedaliera anche, in considerazione, del rilevante peggioramento dello stato di salute del malato.
Relativamente, invece, alle censure adottate dalla difesa del ricorrente sul piano del nesso causale (causa – effetto), la Suprema Corte ha ritenuto plausibile che le condotte omissive contestate al pediatra hanno determinato le condizioni dell’evento morte con un alto ed elevato grado di probabilità anche in virtù degli studi scientifici, i quali dimostrano che il rischio di morte si riduce fortemente, anche nei casi di pazienti, come nelle condizioni del neonato, se “aggrediti tempestivamente sul piano terapeutico”.
Pertanto, la condotta attendista del medico dovrà ritenersi, sempre secondo la Cassazione, non conforme ad una condotta medica appropriata, fino a raggiungere i termini di colpa grave e tali da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui alla Legge Balduzzi.
In conclusione, potremmo serenamente sostenere che il medico non può, in alcun modo, rinviare la visita domiciliare nei casi in cui la patologia lamentata sia caratterizzata dai sintomi di gravità ed urgenza ed una volta effettuata la visita, il sanitario non potrà non riconoscere una violenta infezione in atto ed omettere di indirizzare il paziente al pronto soccorso per tutti gli esami del caso, così come da raccomandazioni contenute nei protocolli e nelle linee guida.
All’esito del giudizio, quindi, la Suprema Corte rigettava il ricorso e condannava il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.